Processo civile telematico: differenze tra le versioni

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Con il {{Cita legge italiana|tipo = decreto legge|anno = 2014|numero = 90|mese = 06|giorno = 24}}, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito telematico è divenuto obbligatorio per gli atti relativi ai procedimenti monitori e per quelli endoprocedimentali dei giudizi civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, instaurati innanzi ai [[Tribunale ordinario|Tribunali Ordinari]] dopo il 30 giugno 2014. A decorre dal 31 dicembre 2014 tale obbligo è stato poi esteso anche alla cause iscritte al ruolo prima del 30 giugno 2014.{{cita libro | nome= Luca Sileni e Nicola Gargano | titolo= Codice del Processo Civile Telematico Commentato| anno=2017| editore=Giuffré | città=Milano }}
Come disposto dall'art. 16 bis del {{Cita legge italiana|tipo = decreto legge|anno = 2012|numero = 179|mese = 10|giorno = 18}}, per come integrato dal citato D.L 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal 30 giugno 2015 l'obbligo di procedere al deposito degli atti processuali mediante modalità telematiche sarà inoltre esteso anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, pendenti innanzi alle [[Corti di Appello|Corti di appello]].<ref>{{cita libro | nome= Luca Sileni e Nicola Gargano| titolo= Codice Commentato del Processo Civile Telematico| anno= 2017| editore= Giuffré| città= Milano}}</ref>
 
=== La documentazione tecnica ===