Latitanza: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|settembre 2010}}{{Organizzare|Buona parte della voce tratta della differenza tra latitante e catturando, potrebbe essere opportuno spostare la voce a un titolo più generale in cui trattare entrambi i concetti (e le differenze tra di loro)}}
 
La '''latitanza''', così l'art. 296 del [[Codice di procedura penale italiano (1988)|''Codice di procedura penale'' (cpp) italiano]], è la situazione in cui viene a trovarsi colui, detto latitante, che "volontariamente si sottrae alla [[custodia cautelare]], agli [[arresti domiciliari]], al [[divieto di espatrio]], all'[[obbligo di dimora]] o ad un ordine con cui si dispone la [[carcerazione]]".
 
==Generalità==