Linea di successione al trono delle Due Sicilie: differenze tra le versioni

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[[File:Coat of arms of the Kingdom of the Two Sicilies.svg|thumb|Lo stemma del Regno delle Due Sicilie.]]
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La '''linea di successione al trono delle Due Sicilie''' segue il criterio della [[legge salica|legge semi-salica]].
 
== Leggi di successione che regolano la Casa Borbone Due Sicilie e la loro dinastia ==
 
La Costituzione del [[Regno delle Due Sicilie]] promulgata da re Ferdinando II con l'atto sovrano del 10 gennaio 1848, venne ripristinata da re Francesco II con Real Proclama del 28 giugno 1860., all'articolo 70 espressamente recitava: “''L'atto solenne per l'ordine di successione alla corone dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759, confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore''”.
L'articolo 70 di tale Costituzione espressamente recitava: “''L'atto solenne per l'ordine di successione alla corone dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759, confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore''”.
Pertanto tale articolo 70 sintetizzò e riconfermò quale fosse il “corpus” delle Leggi dinastiche borboniche (comprendenti sia quelle della Real Casa vera e propria, che quelle della dinastia, con la successione al Trono), ovvero: la detta Prammatica del 1759, l'articolo 5 della Legge dell'8 dicembre 1816 (Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie), l'atto sovrano del 7 aprile 1829, e l'atto sovrano n. 3331 del 12 marzo 1836.
 
Nella detta Prammatica del 1759 la successione dinastica venne stabilita quindi secondo i seguenti quattro punti fondamentali:
*1) discendenti maschi di Ferdinando (il futuro Ferdinando I Re del regno delle Due Sicilie);
*2) in mancanza di discendenti maschi di Ferdinando, la successione deve passare attraverso ognuno degli altri figli ultrogeniti di Carlo di Borbone, secondo la linea (ovvero i principi Gabriele, la cui discendenza è esclusa dalla R. Casa, Antonio e Francesco Saverio, che però non ebbero discendenti);
*3) mancando gli eredi maschi la successione deve passare all'erede femmina più vicina all'ultimo Re (o suo erede);
*4) nel caso in cui mancasse anche l'erede femminile, la successione deve passare agli eredi dei fratelli di Carlo di Borbone, padre di Ferdinando, ovvero alla discendenza dell'Infante don Filippo, Duca di Parma o, mancando questi, l'Infante Don Luigi Antonio (1727-1785) (la cui discendenza si estinse). Ma se il Re di Spagna o il Principe delle Asturie, suo erede diretto alla Corona di Spagna, avesse ereditato la sovranità italiana, doveva immediatamente rinunciarvi in favore del prossimo Principe in linea di successione.
 
L'articolo 5 della Legge dell'8 dicembre 1816 (Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie), voluta da re Ferdinando I, aveva confermato semplicemente la citata Prammatica, recitando infatti: “''La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 di ottobre 1759''.”