Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 8|8]] della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 19|19]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 20|20]] della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.<ref name=":1" />
 
Viva la parrocchia
===La revisione del 1984: il nuovo concordato===
{{vedi anche|Accordo di Villa Madama}}
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel [[1984]], fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la [[religione di Stato]] della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al ''[[Accordo di Villa Madama|nuovo Concordato]]'' venne firmata a [[Villa Madama]], a [[Roma]], il 18 febbraio dall'allora [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] [[Bettino Craxi]], per lo Stato italiano, e dal cardinale [[Agostino Casaroli]], Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il [[clero]] cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale [[IRPEF]], attraverso il meccanismo noto come [[otto per mille]] e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.<ref name=":2">{{Cita web|url=http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/accordo_indice.html|titolo=Governo Italiano - Le intese con le confessioni religiose|sito=presidenza.governo.it|lingua=it|accesso=2017-04-26}}</ref>