Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 14:
*in caso di ''annullamento'' dell'atto invalido, disposto con [[provvedimento]] dell'autorità competente.
 
L'efficacia di un atto è collegata alla sua ''[[validità (diritto)|validità]]'' ma non coincide con essa. Un atto invalido, infatti, non è efficace se lall'invalidità è sanzionata conconsegue la ''nullità''; se, invece, lall'invalidità è sanzionata conconsegue l'''annullabilità'', ldell'atto invalido, lo stesso è sì suscettibile di annullamento ma, fintantoché questo non intervenga, è efficace ed, anzi, se, come spesso avviene, l'annullamento è soggetto ad un termine di decadenza, il suo decorso di questo senza che sia intervenuto l'annullamento rende l'atto stabilmente efficace.
 
==Efficacia, esecutività ed esecutorietà==