Galli: differenze tra le versioni
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Il diritto matrimoniale gallico prevedeva un patrimonio comune tra gli sposi, determinato dalla somma della [[dote]] della moglie e di un equivalente esatto in denaro portato dal marito. Il patrimonio veniva amministrato congiuntamente; in caso di vedovanza, l'intero ammontare, incluse le rendite maturate, spettava al coniuge superstite<ref name="ReferenceA"/>.
La giustizia veniva amministrata dai druidi, che avevano piena discrezionalità sulla segretezza delle sentenze<ref>Cesare, ''De bello Gallico'', [[s:la:Commentarii de bello Gallico - Liber VI|VI]], 20.</ref>.
==Economia==
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