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→‎Diritto amministrativo: sospensiva di urgenza mediante ricorso collettivo
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Restano invece validi, efficaci giuridicamente gli atti che precedono quello dichiarato nullo.<br/>
Diversamente, la nullità di un singolo atto invalida l'intero procedimento, vale a dire che comporta la nullità di tutti gli atti ad essa seguenti ''ed anche precedenti''.
 
La legge n. 1034 del 06.12.1971 istitutiva degli organi della magistratura amministrativa, ha introdotto importanti strumenti di giustizia quali sono le [[misure cautelari]], quale che nel corso degli anni hanno assunto anche per l'[[ordinamento giuridico]] italiano importanza crescente rispetto alla mera impugnazione e giudizio di merito.
 
Fra queste misure efficaci, per i suoi tempi insolitamente celeri, ruentra la [[ordinanza di sospensione del processo]] (o sospensiva) contestuale af una istanza per la declatoria di nullita' avverso un [[atto amministrativo]] di qualsiasi genere.
 
Ad essi appartengono a tutti gli effetti anche i [[decreto ministeriale|decreti di un ministero]], laddove per la Costituzione italiana i singoli dicasteri rapresentano "il vertice" della pubblica amministrazione.
 
Esiste il diritto ulteriore a presentare il [[ricorso amministrativo]] per ottenere una declaratoria di nullita', con lo strumento del ''ricorso collettivo'', beneficiando in questo modo di tempi e costi ridotti drasticamente.
 
Il ricorso collettivo si presenta mediante una [[persona giuridica]] avente la [[legittimazione ad agire|legittimazione attiva ad agire]] in giudizio, singolarmente riconosciuti dalla legge per questo strumento: sindacati, associazioni di categoria, ecc.
 
== Diritto canonico ==