Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il [[pignoramento]] di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro.
 
Essendo una norma di rango primario (approvata con un [[Decreto del presidente della Repubblica|d.P.R.]]), lo statuto del contribuente resta derogabile da qualsiasi norma tributaria ordinaria successiva, in base al principio [[lex posterior derogat legi priori]]<ref>Un invito ad arginare l’arbitrio del Legislatore in questa materia - almeno per quanto riguarda il divieto di interpretazione autentica di tipo innovativo e di irretroattività impositiva - si rinviene nel parere espresso dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in sede consultiva sul disegno di legge costituzionale n. 3047, il 13 dicembre 2011, nonché nella relazione al [http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626794.pdf disegno di legge - Disegno di legge n. 3091 del Senato della 16ª Legislatura].</ref>. Si ripropone quindi il problema di gerarchia delle fonti già avanzato nella precedente normativa<ref>*Bellè Brunella, ''[[Gerarchia delle fonti]]'' e... correttezza istituzionale (nota a sent. Cass., Sez. I, 21 luglio 1995 n. 7960, Soc. Oto c. Min. fin.), in Riv. dir. trib., 1996, pag. 204.</ref> ed a fronte della quale la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la sua natura di fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.
 
{{senza fonte|L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale.}}