Laurea: differenze tra le versioni

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{{nota disambigua|altri titoli accademici|Titoli di studio in Italia}}
La '''laurea''' è un [[titolo di studio universitario]] rilasciato tipicamente da un istituto di [[istruzione superiore]], generalmente un'[[università]].
 
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== Etimologia ==
La parola ''laurea'' deriva dal Latino ''laurea'', femminile di ''laureus'' (cinto d'alloro, ''laurus'' in [[lingua latina]]). Questo aggettivo poteva inoltre essere preceduto dal sostantivo ''corona'', e in tal caso indicava la corona d'alloro, il lauro imperiale o poetico.
[[File:Corona_alloro_laurea.JPG|thumb|In Italia è tradizione porre una corona di alloro sul capo di uno studente che ha conseguito la laurea.]]
 
== Istituzione ==
Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270<ref name="miur.it">{{cita web|url=http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm|titolo=Decreto 22 ottobre 2004, n.270|editore=miur.it}}</ref> (che ha abrogato e sostituito il precedente D.M. 509/1999) definisce i titoli di studio rilasciati dalle università:
 
* Laurea
* [[Laurea magistrale]]
* [[Dottorato di ricerca]]
 
I tre livelli di istruzione universitaria permettono di acquisire diverse qualifiche:
* [[Dottore]]
* [[Dottore magistrale]]
* [[Dottore di ricerca]]
il medesimo decreto consente, inoltre, che le università attivino disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i [[master universitari]] di I o di II livello.
 
===Vecchio ordinamento===
Il percorso di studi del cosiddetto "vecchio ordinamento" era disciplinato dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, mentre una specifica disciplina aveva l'esame di [[avvocato]]. La locuzione identificava la disciplina precedente ai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95 della legge 127/1997 (legge Bassanini bis), con riferimento al primo decreto, il 509/1999, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del tempo, [[Ortensio Zecchino]] (riforma Zecchino).
 
La laurea di vecchio ordinamento poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni a seconda della disciplina studiata.
 
Gli ordinamenti universitari delle lauree vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58, per il corso di laurea in Medicina veterinaria). Un'annualità si maturava attraverso un esame annuale o due semestrali. Gli esami che si estendevano anche al seguente anno accademico erano detti biennali. L'annualità era l'unità di misura degli esami del vecchio ordinamento, che la riforma ha sostituito con il [[Crediti Formativi Universitari|credito formativo universitario]].
===La dichiarazione di Bologna===
{{vedi anche|Processo di Bologna}}
La laurea italiana è riconosciuta nell'[[Unione europea]] e nei paesi dell'[[Associazione europea di libero scambio]], nonché nella [[Repubblica di San Marino]] e nello [[Stato della Città del Vaticano]] (in quanto firmatari della convenzione di Bologna) ai fini dell'accesso a specifiche professioni regolamentate e, previo superamento di appositi [[Esame di abilitazione|esami di Stato]], in Italia consente l'iscrizione agli albi tenuti da [[ordine professionale|ordini e collegi professionali]].
 
Il meccanismo dei crediti (''European credit transfer system'', [[ECTS]]) era già stato introdotto con l'azione Erasmus del programma comunitario Socrates (esteso anche a paesi europei non comunitari e del bacino del Mediterraneo) al fine di favorire la mobilità internazionale degli studenti facilitando il reciproco riconoscimento delle attività didattiche.
 
Un processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea, è iniziato nel 1999 con la "dichiarazione di Bologna" da parte di 29 ministri dell'istruzione dell'UE.
Il [[processo di Bologna]] contempla totalmente il "riconoscimento dei titoli nella regione Europea" di cui l'Italia è firmataria. Tale processo concede pienamente tramite gli organi proposti, MIUR, di autorizzare con decreto o presa d'atto Ministeriale la capacità giuridica a istituzioni che possiedono i requisiti stabiliti. I casi più comuni sono la link Campus, precedentemente affiliata con l'Università di Malta e l'Università Popolare degli studi di Milano accreditata CNUPI con piene virtù di elargizione di Lauree con Valore legale.
 
Introdotto sperimentalmente in alcuni corsi di laurea di vecchio ordinamento attivati verso la fine degli anni novanta (Scienze della formazione primaria e, limitatamente ad alcune sedi, Scienze dell'educazione e Scienze della comunicazione), la riforma lo introduce obbligatoriamente in tutti i corsi di studio a esclusione dei corsi di dottorato di ricerca. Il credito rappresenta l'unità di misura del lavoro necessario per raggiungere il titolo (sono necessari, ad esempio, 180 crediti per conseguire la laurea, 300 compresi quelli già acquisiti e riconosciuti all'accesso per conseguire la laurea specialistica, 120 per conseguire la nuova laurea magistrale, almeno 60 per conseguire il master universitario) e corrisponde a 25 ore di lavoro.
 
Di queste 25 ore una quota variabile (in relazione alle tabelle di classe e a quanto deliberato dagli organi collegiali competenti per i singoli corsi di studio), ma mai inferiore al 50% (salvo casi particolari rappresentati da attività a elevato contenuto sperimentale o pratico: vedi ad esempio tirocini e laboratori), è riservata allo studio individuale. La restante quota è rappresentata da lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari, cioè quanto materialmente erogato dall'università (alcuni atenei ricomprendono nel monte-crediti anche un tempo, convenzionalmente fissato, dedicato alle prove di valutazione intermedie e/o finali).
 
==Esami sostituiti con i crediti lavorativi==
La legge 448/2001 ([[Legge finanziaria]] [[2002]] del [[Governo Berlusconi II]]) ha dato la possibilità, alle amministrazioni pubbliche, di stipulare convenzioni con le Università, a favore dei propri dipendenti, che garantiscono a questi ultimi di conseguire la laurea con degli sconti sui programmi di studio.
 
A ogni esame è assegnato un numero di crediti che dovrebbero corrispondere, secondo il sistema dei crediti europeo, a un certo numero di ore di studio e di impegno a casa. L'impegno a casa è comunque interpretato come un'attività legata allo studio dei corsi universitari.
 
L'unica attività lavorativa coinvolta eventualmente nel computo dei crediti sono le ore di tirocinio maturate.
 
==La legge 30 dicembre 2010, n° 240==
{{vedi anche|riforma Gelmini}}
La legge 30 dicembre 2010, nº 240 sulla riforma dell'università ([[riforma Gelmini]], pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] n. 14 del 5 gennaio [[2011]] ed entrata in vigore il 29 gennaio [[2011]], contiene una nuova riduzione dei [[crediti formativi universitari]] riconoscibili derivanti da attività extra accademiche: si possono riconoscere agli studenti universitari detentori di capacità ed esperienze professionali e/o lavorative, fino a un massimo di 12 CFU.<ref>[http://www.rivistauniversitas.it/articoli.aspx?IDC=2115 Rivista Universitas - La riduzione dei crediti formativi legati all'esperienza professionale nella “legge Gelmini]</ref>
 
===L'applicazione delle nuove norme===
{{Aggiornare|arg=istruzione|commento=Info ormai absolete, da aggiornare o cancellare}}
{{P|"occhio di riguardo", "tutti gli esempi riportati sono solo ipotesi di applicazione"...|istruzione|gennaio 2012}}
La sperimentazione della riforma Berlinguer è partita nell'anno accademico 2000/2001 limitatamente ad alcuni corsi in alcune università, tra cui il [[Politecnico di Milano]] e l'[[Università degli Studi di Padova]], mentre a partire dall'anno successivo è entrata a pieno regime.
 
Alcune università, come l'[[Università degli Studi di Perugia]] per il corso di laurea in [[Odontoiatria|Odontoiatria e protesi dentaria]] e l'[[Università degli Studi di Roma Tor Vergata|Università Tor Vergata]] per quello in [[giurisprudenza]], hanno richiesto e ottenuto deroghe al Ministero al fine di continuare ad attivare corsi secondo il previgente ordinamento, ma si è trattato di casi isolati, tanto che già nell'anno accademico 2001/2002 la quasi totalità dell'offerta formativa delle università italiane (oltre il 97%) era costituita da corsi di laurea del nuovo ordinamento.
<!-- si parla della specialistica, bisognerebbe spostarla
 
L'[[Università di Bologna]], che aveva incentivato gli studenti già iscritti a optare per il passaggio al nuovo ordinamento, si apprestava già ad attivare corsi di laurea specialistica: i primi corsi sono partiti già nell'anno accademico 2002/2003.
 
Questo è avvenuto anche in altre università: a [[Università di Pisa|Pisa]], ad esempio, si è avuto il primo laureato specialista in Ingegneria elettronica già nell'anno accademico 2002-2003. Tale studente era in possesso di una laurea del vecchio ordinamento, ed era stato ammesso al corso di laurea specialistica direttamente al secondo anno (l'abbreviazione di carriera era stata determinata dal fatto che la conversione in crediti del titolo di accesso, conseguito e rilasciato secondo il vecchio ordinamento, aveva determinato un eccesso rispetto ai 180 crediti di base, tale da avvicinarsi ai 300 crediti complessivamente richiesti per il conseguimento della laurea specialistica). -->
 
Fra le ragioni alla base dell'introduzione di questo tipo di percorso [[università|universitario]] c'era l'età media particolarmente elevata dei neolaureati italiani rispetto a quella di altri paesi europei (28-30 anni contro 23-24). Altra motivazione rilevante era il fallimento generalizzato delle carriere scolastiche: i due terzi degli immatricolati abbandonava già al secondo anno e moltissimi di essi non versavano neanche la seconda rata di tasse e contributi del primo.
 
La riforma ha inoltre avuto un occhio di riguardo per l'alta formazione permanente e ricorrente, introducendo il titolo di master universitario (che può essere di primo livello, rilasciato cioè al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea, o di secondo, al termine di corsi a cui si può accedere solo con la laurea specialistica o con la nuova laurea magistrale).
 
Il valore legale è garantito dalla classe di afferenza, poiché il decreto MURST 509/1999 prevede che sia la sola classe a determinare il valore legale delle lauree e delle lauree specialistiche, ma sul [[mercato del lavoro]] (in particolare quello privato, ove non si tiene generalmente conto del [[Valore legale del titolo di studio|valore legale dei titoli]]) si era comunque creata un'enorme confusione dovuta alla presenza di titoli di studio con denominazioni simili e contenuti formativi completamente diversi e titoli di studio con denominazione differente ma contenuti formativi sostanzialmente uguali.
 
Ciò ha spinto il ministro [[Letizia Moratti|Moratti]] introdurre le modifiche formalizzate con il decreto MIUR 270/2004: il singolo ateneo rimane libero di attivare tutti i corsi di laurea che intende nell'ambito della medesima classe, ma deve garantire che i corsi della stessa classe (o di classi individuate come affini dal regolamento didattico da esso stesso emanato) abbiano almeno 60 crediti in comune, da collocare nel primo anno. Dei coordinamenti regionali e centrali serviranno a favorire un'armonizzazione delle epigrafi dei titoli di studio, in maniera tale da far corrispondere quanto più possibile la denominazione ai contenuti formativi e al valore legale.
 
Un'ipotesi applicativa di tale testo, che alcune forze politiche (in particolare i movimenti studenteschi di base) hanno definito ''controriforma'', era considerata quella di realizzare i cosiddetti percorsi a Y: primo anno uguale per tutti e biennio successivo differenziato a seconda che lo studente manifesti l'intenzione di proseguire gli studi conseguendo anche una laurea magistrale (nuova denominazione delle lauree specialistiche stabilita dallo stesso decreto 270) oppure necessiti di un immediato inserimento nel mondo del lavoro.
 
In realtà i percorsi a Y erano già stati realizzati da alcune università alla luce del quadro normativo precedente (che non prevedeva l'obbligatorietà dei 60 crediti in comune tra corsi della stessa classe ma neanche ne escludeva la fattibilità), e comunque il valore legale dei titoli di studio afferenti alla stessa classe resta identico, indipendentemente dal fatto che si abbia optato per un percorso più tecnico-professionalizzante piuttosto che un ''cursus studiorum'' basato sul modello classico, con approccio teorico-metodologico improntato alla ricerca.
 
Inoltre, con la trasformazione delle lauree specialistiche in lauree magistrali, cessa il principio di assorbenza del titolo di studio: la nuova laurea magistrale, diversamente dalla precedente specialistica, non comprende anche i crediti riconosciuti all'accesso, ma solo i 120 suoi propri. Questo consente maggiore flessibilità nell'individuazione dei criteri d'accesso. L'università non dovrà più procedere al riconoscimento ''ad personam'' del titolo d'accesso confrontando la distribuzione dei crediti nei singoli settori scientifico-disciplinari della laurea posseduta dall'aspirante con la laurea correlata al corso di laurea specialistica e ricompresa nella sua tabella, ma prevedere dei semplici criteri standardizzati: per esempio potrebbe stabilire che per l'accesso ai corsi della classe delle lauree magistrali in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo è necessario possedere una laurea della classe delle lauree in lettere o scienze della comunicazione, senza andare ad analizzare le singole carriere.
 
Resta fermo che ai corsi di laurea magistrale si accede secondo criteri stabiliti dalle singole sedi (per esempio concorso se sussiste la programmazione del numero, voto di laurea, anni impiegati per conseguirla etc.) e che quindi tutti gli esempi riportati sono solo ipotesi di applicazione, come pure lo stesso sistema a Y. Anche le prove finali dei corsi variano da sede a sede: si va dalla prova orale alla tesi tradizionale, passando per il tema scritto, con un punteggio aggiunto rispetto al voto di partenza, determinato dalla media dei voti ponderata in base ai crediti, dai 3 ai 15 punti. Il voto del titolo di accesso non è generalmente preso in considerazione ai fini dell'attribuzione di quello di laurea specialistica o magistrale.
 
== Valore legale della laurea e riconoscimento all'estero ==
{{vedi anche|Valore legale del titolo di studio}}
Il diploma di laurea è un documento rilasciato da una università, autorizzata per legge ad emettere questo tipo di documento, che certifica l'avvenuta frequentazione con profitto di un determinato corso di studi inserito tra quelli appartenenti ad una delle classi di laurea previste dall'ordinamento. Il diploma di laurea, indicando che il laureato ha acquisito nella frequentazione nel suo percorso universitario un complesso di conoscenze, competenze, abilità, capacità in un determinato settore, ha innanzitutto un valore sostanziale, un valore (ovviamente non abolibile) molto importante per l'inserimento nel mondo del lavoro, per i suoi effetti sociali, per l'azione di consolidamento dell'identità personale.
 
Per prima cosa è importante sottolineare che tale valore deriva dalla natura di solenne certificato ufficiale emesso da una istituzione dello Stato (come sono le università "statali", pur nella loro autonomia) o emesso da una università privata riconosciuta dallo Stato (riconoscimento che consegue a una rigorosa istruttoria e a continue verifiche della sussistenza dei requisiti minimi per tale riconoscimento). Le università possono rilasciare tale certificato perché abilitate per legge a tale emissione. Non a caso le attuali disposizioni (derivate dal regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, il cosiddetto Regolamento studenti, vedi in particolare l'articolo 48) prevedono che le lauree e i diplomi conferiti dalle università contengano esplicitamente la dicitura "Repubblica Italiana" e "in nome della Legge".
 
Il diploma di laurea attesta il superamento con profitto da parte del laureato di un corso di studi pluriennale in cui le discipline sono state insegnate da professori ordinari o associati reclutati dall'università secondo disposizioni di legge. Le discipline insegnate e apprese sono tutte quelle caratterizzanti la classe di laurea a cui il diploma si riferisce. La classe di laurea è definita per legge, come dalla legge è determinato il totale dei crediti formativi richiesti a uno studente, in termini di attività di apprendimento, per l'acquisizione di un'adeguata preparazione in un corso di studi e per il conseguimento di una determinata laurea.
 
Per quanto riguarda il valore "legale" del diploma di laurea, va puntualizzato subito che nel nostro ordinamento legislativo non si rinviene una specifica norma che conferisca "direttamente" valore legale alla laurea. Di questo avviso è, ad esempio, un autorevole giurista come il professor [[Sabino Cassese]], che in particolare ricorda quanto stabilisce il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (la riforma Gentile), e poi conferma il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, articolo 172: «I titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche». Il valore legale della laurea emerge invece "indirettamente", perché alcune leggi o atti aventi forza di legge ricollegano al possesso di questo titolo determinati effetti giuridici. Cassese parla al proposito di "valore legale indiretto". Va altresì sottolineato che a livello costituzionale non è presente nessuno specifico riferimento al valore legale della laurea.
 
Le disposizioni costituzionali riguardanti l'università sono contenute nell'articolo 33 della Costituzione. In particolare in esso viene sancita al comma 1 la libertà di insegnamento della scienza (e dell'arte), viene ribadito al comma 2 il diritto di ciascun cittadino a formarsi presso l'istituzione ritenuta più idonea, viene prescritto al comma 5 l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi (ma non per la conclusione degli studi universitari). Viene infine prescritto, sempre al comma 5, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Obiettivo di tale esame di Stato è verificare che la formazione di chi esercita professioni suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, sia adeguata alla bisogna. Per tali delicate professioni (avvocati, medici, ingegneri, eccetera) lo Stato abilita all'esercizio esclusivamente i laureati che superano un apposito esame, di uniforme difficoltà su tutto il territorio nazionale. Nelle intenzioni dei Padri costituenti un obiettivo di tale esame era anche quello di esercitare un controllo sulla qualità della preparazione accademica delle singole università. Ma l'efficacia di questo controllo si è dimostrata nei fatti piuttosto limitata, probabilmente perché gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale sono in maggioranza condotti dagli stessi professori dell'università che ha rilasciato il diploma di laurea.
 
Il valore legale della laurea è invece rintracciabile, nel nostro ordinamento, in quelle leggi ordinarie che prescrivono il possesso del diploma di laurea come condizione necessaria per accedere a determinate possibilità. In particolare:
* il diploma di laurea è richiesto per legge per l'iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni "regolamentate"; si tratta delle professioni che, incidendo su diritti costituzionalmente garantiti o riguardando interessi generali, sono meritevoli di specifica tutela da parte dello Stato;
* il diploma di laurea è richiesto per legge per l'iscrizione a determinati albi professionali;
* specifici diplomi di laurea sono richiesti per legge per l'accesso a numerosi tipi di concorso per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, in sostanza là dove si è ritenuto che il diploma di laurea fosse importante per garantire competenza e qualità nell'esercizio di professioni e di pubblici uffici, ad esempio, per l'accesso ai concorsi per l'entrata in Magistratura, per l'accesso ai concorsi per l'entrata nella carriera diplomatica, per l'accesso ai concorsi per il notariato, per l'accesso ai concorsi per la docenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il principio del valore legale dei titoli universitari è espresso, indirettamente, nel Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n. 1592, articolo 167) dove si stabilisce che le università e gli istituti superiori conferiscono, in nome della legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico.
 
Una esplicita conferma del principio del valore legale dei titoli universitari è presente nella riforma universitaria realizzata con il DM 509/1999 del MIUR<ref>{{cita web|url=http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm|titolo=Decreto 3 novembre 1999, n.509|editore=miur.it}}</ref>, che ha introdotto i nuovi titoli accademici di "laurea" e di "laurea specialistica". In questo decreto ministeriale si afferma all'articolo 4 che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
 
Il medesimo principio è stato ribadito nella riforma universitaria realizzata mediante il DM 270 del 2004 ("Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"), dove all'articolo 4 si prescrive ancora una volta la parità di valore legale tra titoli universitari appartenenti alla stessa "classe". In una stessa "classe" sono raggruppati a cura del MIUR i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse conseguenti attività formative. Le "classi" di laurea sono individuate dal MIUR (con il parere consultivo del CUN) in base al loro progetto formativo centrale tramite appositi decreti ministeriali. L'attività di controllo e garanzia esercitata dal MIUR (per conto dello Stato) nell'ambito della formazione universitaria con la verifica che i singoli corsi di studio delle varie università soddisfino i criteri prescritti per le diverse classi di laurea, giustifica e legittima la parità di valore legale tra titoli universitari della stessa "classe" di laurea emanati dalle diverse università.
 
Il DPR 328 del 2001 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" di fatto determina un ulteriore riconoscimento di valore legale alla laurea nel settore delle libere professioni, stabilendo uno stretto collegamento tra l'accesso alla libera professione e la laurea posseduta. Tale decreto, infatti, individuando le classi di laurea necessarie per l'accesso alle varie professioni, considera separatamente laurea e laurea specialistica (ora magistrale). Ad esempio, nel caso della professione di ingegnere, il relativo albo è suddiviso in due sezioni, una riservata a coloro che hanno conseguito una laurea di durata complessiva pari a cinque anni, l'altra riservata a coloro che hanno conseguito una laurea di durata triennale. Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, un tempo ancorato al sistema del valore legale della laurea nell'ambito della disciplina delle assunzioni e degli avanzamenti di carriera, oggi va registrata una significativa evoluzione.
 
La materia ha subito, infatti, un progressivo processo di delegificazione, sia per la privatizzazione di vari settori che, nel passato, ricadevano nell'ambito del pubblico impiego, sia per il frequente rimando alla contrattazione sindacale per la determinazione degli avanzamenti di carriera di coloro che fanno parte dei pubblici uffici. In molti casi, il requisito del titolo di studio non è più così essenziale, soprattutto per gli avanzamenti di carriera, dove contano maggiormente altri criteri, quali l'esperienza precedentemente acquisita e l'aver ricoperto, di fatto o per incarico temporaneo, funzioni superiori. Come nel pubblico anche nel privato la laurea costituisce un titolo fondamentale per le neo-assunzioni. Ma nel privato la laurea non viene valutata tanto per il suo valore legale, quanto per il suo contenuto sostanziale: le imprese considerano diversamente il titolo e il voto di laurea a seconda dell'università che lo ha rilasciato. Ovviamente per assunzioni successive alla prima o alle prime contano più che la laurea soprattutto l'esperienza maturata e le competenze acquisite nel settore di interesse.
 
In conclusione si può affermare che in Italia, a differenza di altri Paesi, il titolo di studio non è un semplice titolo accademico, che attesta il felice superamento di un corso di studi, bensì un vero e proprio certificato pubblico, rilasciato "in nome della Legge" dall'autorità accademica nell'esercizio di una potestà pubblica. Il valore legale del titolo di studio rappresenta una certezza legale circa il possesso, da parte dei soggetti che ne siano provvisti, di una data preparazione culturale o professionale, risultante dalla conformità del corso di studi seguito agli standard fissati dall'ordinamento didattico nazionale. Tale certezza legale opera non solo nell'ordinamento didattico, consentendo il proseguimento degli studi, ma in tutto l'ordinamento giuridico nazionale, permettendo, ad esempio, la partecipazione a pubblici concorsi o l'esercizio di un corso di studi.
 
Per quanto riguarda invece la '''tutela del valore delle lauree italiane all'estero''' ci si avvale della legislazione esistente in materia, prodotta dall'[[Unione europea]], dal [[Consiglio d'Europa]], dalle [[Nazioni Unite]] e dagli accordi bilaterali tra i singoli paesi. Tale legislazione è più efficace per quanto riguarda i paesi dell'[[Unione europea]] e del [[Consiglio d'Europa]], ma non dà la certezza assoluta del pieno riconoscimento, essendo la materia ancora di prevalente competenza dei singoli stati.
Un caso ben noto è quello delle lauree conferite, ancora fino a tempi recenti, secondo il cosiddetto "vecchio ordinamento", che soprattutto nei paesi anglo-sassoni e del Nord Europa possono incorrere a riconoscimento parziale. Di questo problema si è occupato anche il [[Parlamento Europeo]]<ref>[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/pv/817/817605/817605it.pdf Petizione al Parlamento europeo su casi di mancato pieno riconoscimento di lauree italiane vecchio ordinamento] ovvero {{collegamento interrotto|1=[http://www.agenziaaise.it/italiani-nel-mondo/94-generale/36724-on-line-il-coordinamento-per-la.html AGENZIA AISE, ''On line il coordinamento per la difesa delle lauree all'estero''] |date=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>, la [[Commissione europea]]<ref>Vedi il sito del COGIVALE, ospitato sul sito di [http://fibonacci.yolasite.com/resources/2010%2001%2022%20Risposta%20della%20Commissione%20Europea.pdf ADILATE]</ref> e il [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento Italiano]] (presso il quale giace da anni una interpellanza parlamentare)<ref>Vedasi [http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=9078&stile=6 Interpellanza Cassola], [http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/52653 Interpellanza Micheloni], in cui si lamentano anche certe mancanze della rete [[NARIC]]/[[European Network of Information Centres|ENIC]] ed in particolare dell'ufficio italiano; cfr. anche [http://www.marenostrum.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=395&lang=it-IT&Itemid=0 Giuseppe di Claudio, "Tutelare le lauree italiane all'estero", ''Mare Nostrum'', 2008]</ref>.
 
Classifiche annuali per i migliori datori di lavoro per neolaureati sono pubblicate da alcune società di ricerca e consulenza, oppure da associazioni di professionisti HR, che rilasciano certificazioni quali la ''Work and Life Balance''. <br />
Fra queste, ''Universum'' pubblica i ''World's Most Attractive Employer Rankings'', nel 2017 basato su questionari anonimi di 290.000 laureati dei 12 Paesi con le maggiori economie<ref>{{cita web|url=www.adnkronos.com/.../premiate-aziende-top-employers-italia_yMK0dy1P1qHmlUfBtkJwBI.html|titolo=Lavoro: premiate 79 aziende Top Employers Italia 2017 - Adnkronos|data=13 febbraio 2017|accesso=01 Febbraio 22018}}</ref>. <br />
Il ''Top Employers Institute'', mediante [[audit]] aziendali, pubblica una classifica, che valuta l'ambiente lavorativo nel suo complesso.
 
==Note==
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==Voci correlate==
* [[Bachelor]]
* [[Diploma accademico]]
* [[Dottore]]
* [[Dottorato di ricerca]]
* [[Laurea magistrale]]
* [[Master universitario]]
* [[Riforma Gelmini]]
* [[Titolo di studio]]
* [[Valore legale del titolo di studio]]