Stato dell'arte: differenze tra le versioni

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Lo stato dell'arte dovrebbe essere utilizzato per designare tutto ciò che è reso disponibile al pubblico tramite descrizione orale o scritta, utilizzo vero e proprio, o qualsiasi altra modalità, prima della data di registrazione dell'applicazione Europea dei brevetti, in accordo con l'art. 54 EPC <ref name="nota1"/>. In determinati casi, come la verifica dell'effettiva novità del brevetto, occorre fare riferimento anche all'art. 54(3).
 
Anche l'espressione ''arte di base'' è utilizzata in certi ambiti legali, come nella Regola 27<ref>[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r27.html Regola 27]</ref>, ed ha lo stesso significato<ref>[http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t820011ep1.htm EPO - T 0011/82 (Control Circuit) of 15.4.1983<!-- Titolo generato automaticamente -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070929132126/http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t820011ep1.htm |data=29 settembre 2007 }}</ref>. L'espressione ''stato dell'arte interno'' è utilizzata per descrivere lo stato dell'arte solamente nell'ambito del possesso di applicazioni del brevetto, ma non nel dominio pubblico.
 
==Note==