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In [[Italia]], invece, i funzionari pubblici non avevano uno [[status]] differenziato dagli altri pubblici dipendenti prima degli anni novanta del [[XX secolo]], quando il rapporto di lavoro aveva natura pubblicistica per tutti i pubblici dipendenti, né lo hanno ora, che il rapporto di lavoro [[Pubblico_impiego#Privatizzazione_del_diritto_del_lavoro_pubblico_in_Italia|ha assunto natura privatistica]]: per tutti i pubblici dipendenti vige la competenza del [[giudice civile]] in ordine agli ''atti paritari'', in cui si negozia la controprestazione e lo stipendio; residua la competenza del [[Tribunale amministrativo regionale|giudice amministrativo]], per la disciplina speciale che regola l'attività d'ufficio (''atti d'imperio'') ed il reclutamento (essendo mantenuto l'obbligo di concorso pubblico per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Il funzionario italiano entra in un ambito tutto pubblicistico solo quando passa alla [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigenza]] oppure se appartiene ad alcune categorie speciali ([[prefetto (ordinamento italiano)|carriera prefettizia]], [[agente diplomatico|diplomatici]] ecc.).
==== Funzionari onorari ====
Nel [[diritto amministrativo]] italiano sono definiti amministratori pubblici<ref>Quindi equiparati a vari fini, volta a volta specificati dalla normativa quando li elenca insieme: v. articolo 14 del [[Legge_Severino#Decreto_legislativo_33.2F2013|Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33]], sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.</ref> tanto i titolari di organi politici ([[capo dello stato]], membri del [[governo]] ecc.) quanto i dirigenti o funzionari titolari di uffici amministrativi sottoposti alla loro direzione. Questi ultimi prestano servizio per lo Stato o l'ente pubblico in modo professionale, quale loro attività lavorativa, mentre i titolari di organi politici sono ''funzionari onorari'', che prestano servizio non a titolo professionale (il<ref>Il che non esclude che anch'essi possano essere remunerati per la loro attività, ma senza che questo emolumento (e gli eventuali altri che dovessero essere accordati a mandato esaurito)<ref> possa essere considerato espressione di un rapporto di lavoro: "Infatti: 1. Non si entra in Parlamento per concorso ma perché si è eletti. 2. La durata del mandato parlamentare non è stabilita da un contratto di lavoro ma dalle elezioni politiche che di norma si svolgono ogni cinque anni. 3. Nel caso dei [[Vitalizio del parlamentare|vitalizi]] il loro ammontare decresce in proporzione agli anni di contribuzione. 4. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, a differenza delle pensioni ordinarie, può essere sospeso o ridotto temporaneamente in tutti i casi di incompatibilità che valgono per i parlamentari in carica. 5. L'equilibrio tra contributi versati e assegni previdenziali percepiti è impossibile perché è fisso e stabilito dalla Costituzione il numero di coloro che versano (945 parlamentari) mentre il numero di coloro che percepiscono è sempre superiore e cresce costantemente al variare del tasso di ricambio dei parlamentari deciso dai cittadini con il loro voto": [http://www.ilparlamento.eu/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Questori-Senato-1.pdf ''Senato: vitalizi, incontro Questori-Associazione. La nota di Falomi'', 26.04.2018], pp. 3-4.</ref>.
 
Spesso il termine funzionario viene usato, in modo restrittivo, per indicare solamente i titolari di organi burocratici, in contrapposizione quindi a [[politico]]; la contrapposizione non riguarda solo la diversa configurazione del rapporto di servizio ma anche il diverso ruolo: infatti, dal funzionario (burocratico), a differenza del politico, ci si attende un comportamento imparziale, mosso solamente da considerazioni tecniche e giuridiche, volto a conseguire i fini indicati dal politico. D'altra parte è evidente che tale contrapposizione finisce per sfumare notevolmente laddove la nomina e gli avanzamenti di carriera del funzionario burocratico sono decisi in base a criteri di appartenenza politica, secondo la logica dello ''[[spoil system]]'', e non in base a criteri meritocratici.