Vizi del consenso: differenze tra le versioni

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==Diritto italiano==
 
Nel diritto italiano, la loro disciplina è contenuta nella sezione II, capo XII, titolo II, del [[codice civile italiano]]. L'articolo 1427 c.c., in particolare, recita: ''Il contraente, il cui consenso fu dato per [[Errore (diritto)|errore]], estorto con [[violenza]] o carpito con [[dolo]], può chiedere l'[[annullabilità (diritto civile)|annullamento]] del contratto secondo le disposizioni seguenti [ossia gli artt. 1428 e segg.]".
 
L'art. 1321 definisce il [[contratto]] come ''"l'[[accordo delle parti|accordo]] di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un [[rapporto giuridico]] patrimoniale"''. La regolamentazione contrattuale di un rapporto giuridico non si può avere senza una volontà conforme delle due (o più) parti [[negozio giuridico|negoziali]]: non c'è contratto senza consenso, ossia senza accordo (art. 1325 numero 1). A questo punto emerge il problema di quale possa essere il ''quantum'' di volontà necessaria affinché l'impegno contrattuale possa dirsi compiutamente assunto.
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Per sommi capi la scelta del legislatore è questa:
 
* per i casi in cui la volontà non c'era, come nel caso del costringimento fisico, vi deve essere un rimedio giurisdizionale che testimoni la originale mancanza di volontà; il rimedio in questione è l'azione di [[nullità (ordinamento civile italiano)|nullità]].
 
* per i casi in cui volontà c'era, ma si atteggiava come claudicante e viziata, il rimedio deve elidere il consenso esistente, tutelando, in qualche modo, chi, dalla sua posizione di terzo, avesse fatto [[legittimo affidamento]] sul suo permanere in esistenza. Il rimedio è detto azione di [[annullamento (diritto)|annullamento]].
 
Il quarto caso, infine, è quello del dolo negoziale, ossia degli artifici o raggiri che abbiano determinato l'altro contraente alla stipula del contratto (''dolum causam dans'') o che abbia sospinto l'altro contraente alla stipula del contratto a condizioni deteriori rispetto a quelle a cui avrebbe stipulato se gli inganni non ci fossero stati (''dolum incidens'').
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Il '''dolo''' si ha quando un contraente è indotto a raggiri o inganni per stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato in condizioni diverse (dolo incidente)
 
Genericamente, si potrebbe dire che questi tre istituti sono vicini ad altri strumenti di tutela riconosciuti nel nostro ordinamento civile. Vi sono infatti altri casi in cui la volontà contrattuale, pur venuta in essere, presenta una sintomatologia di vizio. Primariamente si può leggere l'art. 428, in cui si tutela chi abbia esternato una volontà in stato di [[incapacità di intendere o di volere]]. Secondariamente, si può leggere la disciplina dell'[[incapacità legale]], ovvero [[interdizione (diritto)|interdizione]], [[inabilitazione]], [[amministrazione di sostegno]] come un altro caso in cui, qualora uno dei soggetti sottoposti al provvedimento di limitazione in questione esterni una volontà, lo faccia in maniera viziata. Naturalmente tali istituti hanno le loro forti peculiarità e sono qui ricordati per completezza.
 
Del resto, la tutela dell'annullamento ricorre anche nel caso del contratto concluso in [[conflitto di interessi]] dal [[rappresentante]], o nel caso della mancata partecipazione del coniuge in alcuni atti sulla [[comunione (diritto)|comunione]] matrimoniale, ma qui, come è facile capire, si è piuttosto lontani dai casi da cui si erano prese le mosse.