Interesse legittimo: differenze tra le versioni

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===L'interesse collettivo ===
L''''interesse collettivo''' è l'omogenea pretesa di una collettività di persone, nell'ambito di una collettività più ampia o della stessa collettività generale, a fronte dell'attività della pubblica amministrazione.
 
L''''interesse collettivo''' è l'omogenea pretesa di una collettività di persone, nell'ambito di una collettività più ampia o della stessa collettività generale, a fronte dell'attività della [[pubblica amministrazione]].
La legge n. 241 del 1990 ha preso in considerazione questi interessi quando all'articolo 9 ha previsto la facoltà dei portatori di interessi collettivi a costituirsi in associazioni o comitati al fine di intervenire nei procedimenti amministrativi dai quali possa derivare loro pregiudizio (art. 9).
 
La [[legge]] n. 241 del [[1990]] ha preso in considerazione questi interessi quando all'articolo 9 ha previsto la facoltà dei portatori di interessi collettivi a costituirsi in associazioni o comitati al fine di intervenire nei procedimenti amministrativi dai quali possa derivare loro pregiudizio (art. 9).
 
Negli [[anni 1970|anni '70]], [[Massimo Severo Giannini|Giannini]] operò una distinzione concettuale tra:
*'''interessi collettivi''', che fano capo ad un gruppo, cioè un ente esponenziale non occasionale, il quale è esclusivo titolare e portatore nel [[processo amministrativo]] di tali interessi, alla stregua di un ''attore collettivo'' e istituzionalizzato, cioè previsto e tutelato dall'ordinamento quanto alla meritevolezza degli interessi di cui è portatore e quanto alla [[legittimazione processuale|legittimazione ad agire]]. Gli interessi diffusi cd. collettivi sono dunque sufficientemente differenziati e personalizati in capo al soggetto collettivo, sicché presentano tutti i requisiti necessari per far configurare un vero e proprio [[interesse legittimo]];
*'''interessi adespoti''', cioè privi di un soggetto titolare e portatore, e dunque indifferenziati.
 
===L'interesse legittimo pretensivo===