Diocesi suffraganea: differenze tra le versioni

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il metropolita nomina l'amm. diocesano, non l'amm. apostolico, che, come tale, spetta alla Santa Sede
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Anticamente, il legame tra sede metropolitana e diocesi suffraganee comportava anche degli obblighi di carattere canonico; ora, dopo il [[Concilio Vaticano II]], il rapporto tra diocesi suffraganee e metropolitane è principalmente formale, testimone, tutt'al più, del legame storico che ha legato tra loro le varie sedi episcopali.
 
Il [[Codice di diritto canonico]] assegna tuttavia al metropolita alcune limitate funzioni<ref>[[Codice di diritto canonico]], canone 436 §1.</ref>:
* vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi;
* effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canonica nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri;
* nominare l'[[amministratore diocesano]] di una diocesi suffraganea resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni.
 
Il canone 436 §3 esclude espressamente che il metropolita abbia altre facoltà nelle diocesi suffraganee.
 
==Note==