Congregazione (Curia romana): differenze tra le versioni

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La situazione rimase sostanzialmente inalterata fino al [[Concilio vaticano II]], quando i padri conciliari, col decreto [[Christus Dominus]] del 28 ottobre [[1965]], auspicarono che fosse dato alle congregazioni un nuovo ordinamento, più adatto alle necessità dei nuovi tempi: accogliendo le istanze del Concilio, [[papa Paolo VI|Paolo VI]], con la costituzione apostolica ''[[Regimini Ecclesiæ universae]]'' del 15 agosto [[1967]], portò da dodici a dieci il numero delle congregazioni.
 
==La riforma del 1917==
La riforma del [[Codice di Diritto Canonico]] del 1917 modificò la distinzione fra Ordini e Congregazioni, e la disciplina dei voti religiosi.
 
Al canone n. 488 furono introdotte le distinzione terminologiche fra voti solenni degli ''Ordo'' Regolari, e voti semplici delle ''Congregatio'' Religiose<ref>{{cita web|url= http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P1D.HTM|titolo= CIC del 1917|sitoz= intratext.com|accesso= 23 luglio 2018|lingua= la|urlarchivio= https://web.archive.org/web/20180214202811/http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P1D.HTM|dataarchivio= 23 febbraio 2018|urlmorto= no}}</ref>. Similmente, sul piano terminologico si iniziò a distinguere le "monache", caratterizzate dal voti solenni, rispetto alla "sorelle" tenure a professare i voti semplici.
 
La riforma abrogò la forma paeticolare di consacrazione degli Ordini e l'indissolibilità dei voti solenni, che dal Medioevo erano la principale differenza fra le due tipologie di voti. Prima della riforma del 1917, la dispense dai voti solenni poteva essere concessa dal Pontefice in persona, mentre i voti semplici potevano essere sciolti da delegati pontifici oppure da sedi locali presposte a questo scopo<ref>[https://books.google.com/books?id=yh0HAAAAQAAJ&pg=PA848 William Edward Addis, Thomas Arnold, ''A Catholic Dictionary Containing Some Account of the Doctrine, Discipline, Rites, Ceremonies, Councils and Religious Orders of the Catholic Church, Part Two, p. 858 (reprinted by Kessinger Publishing 2004)]</ref>.
 
Se la precedente disciplina dichiarava automaticamente nulli i matrimoni celebrati dopo la professione del voti solenni, la riforma del 1917 introdusse questa possibilità anche ai voti semplici, attribuendo alla Santa Sede la facoltà di dichiarare la nullità del voti e non del matrimonio
<ref>[http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P3F.HTM 1917 Codice di Diritto Canonico, canone 1073]</ref>. La norma stabilisce che il matrimonio non possa essere invalidato dai voti semplici, ad eccezione dei singoli casi valutati dalla sede apostolica<ref>[http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P3E.HTM 1917 Codice di Diritto Canonico, canone 1058]</ref>.
 
== Le congregazioni oggi ==