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A differenza della definizione di ''fonctionnaire'' in Francia<ref>J. ZILLER, ''Administrations comparées'', Paris, 1993, pp. 349 ss.: "L'un de contresens le plus couramment commis consiste en effet à comparer les effectifs de la fonction publique française à ceux du civil service britannique - quatre millions et demi d'agents d'un côté, un demi-million de l'autre -, et d'en conclure qu'il s'agit du reflet de deux conceptions opposées, étatique en France et libérale au Royaume-Uni; en réalité les effectifs d'agents des collectivités publiques sont plus élévés outre-Manche qu'en France ... Le civil service ne désigne en effet que les agents des services civils administratifs de l'Etat, et non ceux de toutes les collectivités publiques, comme c'est le cas des termes [[Funzione pubblica|fonction publique]] en France."</ref>, che designa la generalità dei [[Pubblica_amministrazione#Amministrazione_pubblica_e_funzione_pubblica|dipendenti pubblici]] assunti per [[concorso pubblico]], nel [[Regno Unito]] il ''civil servant'' ed in [[Italia]] il funzionario pubblico si distinguono dal mero ''agente''.
 
In quanto [[persona fisica]] attraverso la quale l'ente agisce, è agente anche il funzionario; ma lavorano alle dipendenze degli uffici pubblici anche altri addetti, che non esercitano funzioni (o non le esercitano con con autonomia e [[discrezionalità]]) e, in generale, gli incaricati di attività meramente materiali: in questi casi si parla di ''meri agenti'' che, nel [[Regno Unito]], vengono assunti con contratti di diritto privato, mentre nel caso delle pubbliche amministrazioni italiane anche ad essi si applica l'obbligo di assunzione mediante concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione. L'istituzione di società strumentali ''in house'' - dotate di mandato operativo inclusivo dello "svolgimento di funzioni ordinarie e straordinarie che devono ritenersi proprie della pubblica amministrazione" - è stata individuata come una forma di "gestione in regime privatistico del personale dipendente", diretta proprio a conseguire la "manifesta elusione dell’obbligo di concorso pubblico sancito dalla Costituzione"<ref>[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00462347&part=doc_dc&parse=no&stampa=si&toc=no Legislatura 16ª - Senato della Repubblica, Disegno di legge N. 2040], relazione introduttiva.</ref>.
 
{{vedi anche|Precariato}}