Assegno: differenze tra le versioni

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[[File:AssegnoN1BCCGaudianoDiLavello.jpg|thumb|upright=1.4|Un assegno.]]
 
L''''assegno bancario''' è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo una somma di denaro esattamente determinata nel titolo.
 
== In Italia ==
In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell'assegno bancario, ma la norma principale in materia è il [[regio decreto]] 21 dicembre [[1933]], n. 1736.
 
=== Requisiti per l'emissione ===
Al diDidida quelle relative ai requisiti formali del titolo, vi sono due condizioni sostanziali che devono sussistere affinché un assegno bancario risulti validamente emesso:
 
* Il ''rapporto di provvista'' cioè la presenza di una sufficiente disponibilità (in termini di saldo attivo oppure di credito concesso dalla banca) del conto su cui l'assegno è tratto;
* La ''convenzione di assegno'', ovvero l'autorizzazione da parte della banca di emettere assegni.
 
Fisicamente, gli assegni bancari sono moduli compilabili, raccolti in libretti distribuiti dagli stessi enti bancari, nei quali si trovano già espressi, oltre alla denominazione ede indirizzo della [[banca]] trattaria:
* L'indicazione di 'assegno bancario';
* L'ordine incondizionato di pagare.
Compete poi a chi emette l'assegno (traente) apporvi:
* Data e luogo. Elementi importanti, in particolare, per il conteggio dei termini di presentazione (o di [[protesto]]) e conseguentemente, in caso di mancato pagamento, di quelli di efficacia dell'assegno come titolo esecutivo.
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Con il termine [[girata]] si intende un'operazione con cui il girante (colui che "cede" il titolo) ordina che il pagamento dell'assegno venga effettuato nei confronti del giratario. Riguarda l'assegno bancario [[Titoli all'ordine|all'ordine]].
 
La girata, che può essere effettuata più volte, si concretizza apponendo una firma nell'apposito spazio sul retro dell'assegno, indicando il nome del giratario, ovvero la persona a cui si intende trasferire il diritto soggettivo di esigere la prestazione risultante dal titolo. Con l'apposizione di detta firma, il beneficiario si assume la [[responsabilità]] del buon esito del pagamento, innestando così la funzione di [[garanzia]] propria di tale [[negozio giuridico]] in base al quale il girante risponde nei confronti dei giratari successivi, diventando così [[Obbligazione di regresso|obbligato di regresso]]. (Cioècioè: il girante si obbliga a pagare anche se il conto corrente dell'emittente risulta scoperto). Tale responsabilità può però essere eliminata con l'apposizione della clausola "senza garanzia", che elimina la responsabilità nei confronti dei successivi giratari, o ancora, se l'intenzione di eliminare tale responsabilità sia di un soggetto al quale il titolo è pervenuto già girato, egli dovrà apporre la clausola cosiddetta "non all'ordine", che evita la responsabilità del girante nei confronti dei giratari successivi ai sensi dell'art. 21 l.legge ass.assegno (R.D. n. 1736/1933). Tale clausola, se apposta dall'emittente, avrà funzione diversa: escluderà la circolazione cartolare, sempre che le parti non decidano di far circolare l'assegno sul quale tale clausola è apposta, con le forme e gli effetti della cessione ordinaria (pagamento in contanti del chéquedell'assegno).
 
A partire dal 2007, i libretti di assegni in [[Italia]] sono emessi con la CLAUSOLA "[[#Non trasferibile|non trasferibile]]", salvo diversa indicazione da parte del cliente, e in tal caso previo assolvimento dell'imposta di bollo.
 
==== Non trasferibile ====
La clausola "non trasferibile" impedisce la girata dell'assegno, e di fatto rende l'assegno un [[Titoli nominativi|titolo nominativo]], consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si può apporre la clausola "non trasferibile" anche dopo una o più girate (penultimo comma dell'art. 43 della Legge sull'assegno) onde evitare ulteriormente la circolazione dell'assegno.
 
IlL'art. d49 del D.lgs Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha stabilitostabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro debbano recare obbligatoriamente tale clausola, unitamente all'indicazione del beneficiario. Ciò al fine di prevenire il [[riciclaggio di denaro]].
 
In precedenza, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditorisoggetti terzi. Su ogni assegno vi era un apposito spazio bianco, in modo da permettere di specificare la clausola della non trasferibilità, ossia che tale titolo di credito poteva essere presentato all'incasso solamente dal beneficiario.
 
Attualmente, al correntista viene consegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti esplicitamente e comportano una [[imposta di bollo]] di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno, versata alla Banca e da questa allo Stato. L'introduzione di tale normativa costituisce un deterrente al [[riciclaggio di denaro sporco]], poiché i continui passaggi da un conto corrente all'altro mediante girata rendevano difficile la tracciabilità del denaro di [[Mafia|provenienza mafiosa]] o illegale.
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Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore:
 
* Dal 9.5.1991 al 28.12.2007: 20.000.000 lire (o l'equivalente in euro, nel periodo di vigenza dell'euro)
* Fino al 29.04.2008: 12.500,00 euro
* Dal 3029.0412.20082007 al 24.06.2008: 5.000,00 euro
* Dal 25.06.2008 al 30.05.2010: 12.500,00 euro
* Dal 31.05.2010 al 12.08.2011: 5.000,00 euro
* Dal 13.08.2011 al 05.12.2011: 2.500,00 euro
* Dal 06.12.2011 al 31.12.2015: 1.000,00 euro.
* Dal 01.01.2016 al 31.12.2017: 3.000,00 euro
* Dal 01.01.2018: 1.000,00 euro
 
==== Sbarramento ====
Lo sbarramento, cioè l'apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore dell'assegno, indica l'obbligo per la banca dell'emittente di pagare l'assegno solo a un'altra banca o a un proprio cliente. A tal proposito si deve fare attenzione se fra le due sbarre vi sia la semplice dicitura di "[[banchiere]]", poiché in tale caso l'assegno può essere pagato solo a un proprio cliente o a qualsiasi banca (ipotesi di "sbarramento generale"). Nel caso in cui fra le due sbarre vi sia stato invece apposto il nome di un banchiere, il soggetto legittimato al pagamento sarà infatti il banchiere indicato, ovvero, se quest'ultimo soggetto è il trattario, il pagamento verrà effettuato in favore di un suo cliente (ipotesi di "sbarramento speciale").
 
In altre parole a un beneficiario di un assegno sbarrato che non sia titolare di alcun conto corrente è preclusa ogni possibilità di incasso del titolo in forma liquida. AdA ogni modo, si ricorda che - quando l'assegno non è sbarrato - non è sempre possibile incassarlo recandosi presso la filiale di emissione.
 
===== Incasso di un assegno in forma liquida =====
L'art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "''L'assegno bancario è pagabile a vista''". L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il C/C del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un [[notaio]] che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario attraverso la girata per incasso.
 
È possibile che la banca richieda almeno 2 documenti per accertare l'identità della persona. Normalmente l'assegno presenta un tempotermine di incassopresentazione che corrisponde a 8 giorni nel caso di immissione nella stessa piazza della banca debitrice e di 15 giorni nel caso di diversa piazza. Superato tale scadenza l'assegno può ancora essere incassato, ma in caso di mancanza di fondi il portatore non può rifarsi sul titolare.
 
==== Spillatura o Troncaturatroncatura ====
Con la "spillatura" (altrimenti detta "troncatura") si indica che un assegno non è più valido, ossia che ha finito di circolare. Per rendere ''spillato'' un assegno basta tagliarne l'angolo superiore sinistro. Lo fa naturalmente la banca stessa al momento dell'incasso. Un tempo la troncatura consentiva anche di identificare agevolmente gli assegni che passavano dalla stanza di compensazione<ref>stanza un tempo aperta ogni giorno bancariamente lavorativo presso ogni filiale provinciale della Banca d'Italia ai fini della compensazione tra le banche presenti "su piazza", cioè in quella zona, dei rispettivi crediti e debiti, compresi appunto quelli derivanti dagli assegni emessi o presentati all'incasso dai propri clienti; stanza oggi operante solo presso le sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia</ref> cosiddetta "{{Chiarire|prima presentazione}}", ancora integri, da quelli negoziati in prima presentazione con la procedura telematica (detta per questo anche "check truncation"), attualmente utilizzabile - salvo eccezioni - solo per gli assegni bancari di importo inferiore a 3.000,00 Euro (l'importo è stato innalzato ada € 5.000,00 a decorrere dal 18 ottobre 2010) e per gli assegni circolari di qualsiasi importo, che in "{{Chiarire|seconda presentazione}}" erano, appunto, troncati, ovverosia tagliati nell'angolo superiore. Più recentemente nel sistema bancario è invalsa la prassi di troncare tutti gli assegni al momento della negoziazione allo sportello, senza distinguere tra quelli che potranno essere negoziati in "check" da quelli che invece, superando i limiti di importo della procedura telematica, dovranno essere necessariamente negoziati in stanza di compensazione. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di privilegiare l'aspetto della sicurezza, impedendo che gli assegni, una volta lavorati allo sportello, non possano in nessun modo essere rinegoziati per l'incasso.
 
==== Gli assegni circolari ====
Gli assegni circolari sono predisposti dall'istituto bancario quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto stesso. Si tratta di un [[Titolo all'ordine|titolo di credito all'ordine]] emesso da un istituto di credito autorizzato dalla [[Banca d'Italia]] ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente; come per l'assegno bancario, sarà necessario esibire un documento valido e, se richiesta, la presenza di un notaio.
 
Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è trasferibile mediante girata solo nel caso in cui l'assegno è emesso in forma libera ovvero dietro pagamento da parte del richiedente dell'imposta di bollo di 1,50 € per ciascun modulo o vaglia alla banca emittente e solo se di importo inferiore a € 1.000,00 (€ 2.500,00 con decorrenza 13 agosto 2011, l'importo limite di 5.000 € posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante era già stato ridotto a 2.500 €).
 
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a modifica dell'art. 49 del dD. lgsLgs. 21 novembre [[2007]], n. 231. Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 2500 € devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 € (vale a dire fino a 999,99 €, mentre il [[decreto legge]] n. 138 del 13 agosto 2011 fissava il limite di euro 2.499,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A. Al fine di garantire i beneficiari di tali titoli, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.
 
=====I soggetti=====
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====Illeciti amministrativi====
Il decreto legislativo 30 dicembre [[1999|1999,]] n. 507 ha disposto la [[depenalizzazione]] di condotte in materia d'assegno antecedentemente prevedute dalla legge come [[reato]].
 
I soggetti che staccano assegni scoperti e che non provvedono a coprirli entro i termini di legge possono essere protestati qualora il titolo sia stato presentato per tempo all'incasso. I nominativi sono inoltre iscritti nella [[centrale d'allarme interbancaria]] (CAI) se entro sessanta giorni non provvedono a pagare l'assegno comprensivo della penale (10% dell'importo facciale) + interessi oneri e accessori. L'iscrizione alla CAI comporta l'[[interdizione]] ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi.