Spigolamento abusivo
Lo spigolamento abusivo è un reato previsto dal Codice penale italiano all'art. 626 n. 3 quale specie di furto minore. Esso consiste in una condotta umana diretta a «spigolare, rastrellare, raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati direttamente dal raccolto». Qualora invece i fondi siano stati già oggetto di raccolto, non costituisce reato il rastrellamento di ciò che è residuato, in quanto considerato res derelicta.
Delitto di Spigolamento abusivo | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XIII, Capo I |
Disposizioni | art. 626 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | a querela |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro |
Risulta evidente, dunque, il suo carattere anacronistico, che lo fa considerare ormai il retaggio di una società prevalentemente agricola, stante la scarsissima diffusione.
Il reato di spigolamento abusivo è classificato tra i reati contro il patrimonio. Con il decreto legislativo 274/2000 è stato attribuito alla competenza del giudice di pace. Il reato è perseguibile a querela dell'offeso.