Spigolamento abusivo

reato previsto dal Codice penale italiano

Lo spigolamento abusivo è un reato previsto dal Codice penale italiano all'art. 626 n. 3 quale specie di furto minore. Esso consiste in una condotta umana diretta a «spigolare, rastrellare, raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati direttamente dal raccolto». Qualora invece i fondi siano stati già oggetto di raccolto, non costituisce reato il rastrellamento di ciò che è residuato, in quanto considerato res derelicta.

Delitto di
Spigolamento abusivo
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XIII, Capo I
Disposizioniart. 626
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàa querela
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro

Risulta evidente, dunque, il suo carattere anacronistico, che lo fa considerare ormai il retaggio di una società prevalentemente agricola, stante la scarsissima diffusione.

Il reato di spigolamento abusivo è classificato tra i reati contro il patrimonio. Con il decreto legislativo 274/2000 è stato attribuito alla competenza del giudice di pace. Il reato è perseguibile a querela dell'offeso.

  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto