Tribunale militare

tribunale competente a giudicare i membri delle forze armate

Un tribunale militare è un tribunale competente a giudicare i membri delle forze armate, in materia di reati previsti dai codici penali militari di guerra e di pace.

Competenza modifica

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate di uno Stato.

Nel mondo modifica

Italia modifica

L'organizzazione della magistratura militare italiana ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss. era così articolata:

  • 3 Tribunali militari: Verona, Roma e Napoli. Questa la competenza:
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
    • il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
  • 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
  • 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma.

Sono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, quali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero; il Tribunale supremo militare. Le funzioni del Tribunale supremo militare sono oggi esercitate dalla Corte Suprema di Cassazione.

Oggi le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali e la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione sono disciplinate dal I libro, II titolo, capo VI del d.lgs 15 marzo 2010 n, 66 ("Codice dell'ordinamento militare").[1]

Note modifica

  1. ^ Art.. da 52 a 59 d.lgs. 15 marzo 2010 n, 66

Voci correlate modifica

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