Onere della prova

Nel sistema processuale civile italiano è il comportamento che incombe sulla parte che vuole provare i fatti costitutivi della sua domanda. Tale regola è contenuta nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit ed è tradotta in termini positivi nell'art. 2697 Codice civile "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Oggetto dell'onere della prova

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Oggetto dell'onere della prova sono i fatti costitutivi del diritto, non i fatti negativi. Ad es. nell' azione negatoria servitutis, art. 949 Codice civile, sarà sufficiente provare la pienezza del proprio deiritto di proprietà e non il fatto negativo dell'inesistenza del diritto di servitù.

Inversione dell'onere della prova

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La parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti costitutivi della domanda, o che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Le Praesumptio iuris tantum sollevano dall'onere della prova e ne determinano l'inversione se la cotroparte vuole provare il contrario.

Principio di non contestazione

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La riforma del 2009 ha inserito un inciso nell'art. 115 Codice di procedura civile in ragione del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Onere della prova e onere delle allegazioni

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Il primo è proprio di un sistema improntato al principio dispositivo attenuato, il secondo è proprio di un processo improntato al principio della disponibilità della tutela giurisdizionale. Il rpimo riguarda l'ingresso delle prove che deve avvenire ad opera esclusivamente delle parti, salvo rare eccezioni, il secondo l'allegazione dei fatti su cui si basa la domanda principale, quella riconvenzionale e le eventuali eccezioni.

Bibliografia

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Gian Franco Ricci, Diritto processuale civile, Vol. 1 e 2, Giappichelli 2012