Utilizzo dell'imposta sul valore aggiunto
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Posto che l'impiego dei robot a fini industriali non avviene solamente per la cessioni di beni, ma anche per la fornitura di servizi, è stata avvalorata la tesi della tassazione sulla base di un’imposta sul valore aggiunto.

Tra gli esperti di diritto tributario che hanno proposto l’applicazione dell’IVA come possibile modello di tassazione dei robot troviamo Xavier Oberson. Prendendo la sua opera come modello[1], sul punto è necessario considerare tre profili principali: se i robot possano essere considerati soggetti passivi, se l’attività svolta dai robot possa inquadrarsi nella categoria somministrazione di beni o servizi e, infine, le problematiche relative alla definizione del luogo di somministrazione del bene o servizio.

Sotto il primo profilo, caratteri essenziali della soggettività passiva sono l’esercizio dell’attività in modo indipendente e la sufficiente autonomia decisionale. Nonostante esistano robot dotati di una loro propria autonomia (cd smart robots), essi non sono considerati abbastanza indipendenti e, soprattutto, non godono di una capacità contributiva, motivo per il quale sono soggette ad IVA solamente le imprese che li utilizzano.

Per quanto riguarda invece il tipo di transazione imponibile, sono assoggettate a IVA le operazioni di cessione di beni e fornitura di servizi. Seguendo il generale principio di neutralità, sostiene Oberson[1], si dovrebbe attribuire la medesima qualifica giuridica alle operazioni portate a termine da robot che presentino caratteristiche simili a quelle eseguite dagli uomini. Tuttavia, bisogna osservare che le attività esercitate dai robot andranno sempre più a differenziarsi nel tempo da quelle umane, rendendo, così, inapplicabile la qualificazione per analogia. È chiaro che, di conseguenza, si debbano prendere in considerazione le specificità di ogni tipo di prestazione resa.  

La caratterizzazione dell’attività svolta riveste un ruolo importante dal momento che ha dei riflessi sulla localizzazione dell’operazione. Sotto quest’ultimo profilo si deve considerare che le attività dei robot sono spesso difficili da localizzare, a tal punto che vi possono essere casi in cui la medesima operazione viene svolta in diversi territori contemporaneamente. In linea generale, in caso di cessione di beni si dovrà tener conto del luogo in cui si trova il robot, mentre per la fornitura di servizi assume rilevanza il luogo del consumo.

Un'ipotesi più problematica è, invece, quella in cui i servizi siano resi ad una stabile organizzazione situata in un luogo differente rispetto alla sede: in questo caso si deve fare riferimento alla posizione della prima[1]. Affinché l'attività di un robot possa essere ricondotta ad una stabile organizzazione devono ricorrere alcuni requisiti[2]. Sono infatti necessari un grado di permanenza sufficiente e la presenza di elementi umani e tecnici finalizzati a consentire a detta stabile organizzazione di ricevere e utilizzare i servizi ad essa diretti per le sue esigenze. A questo proposito, Oberson sostiene che la specifica natura dei robot richieda necessariamente l’adozione di una nozione più ampia di stabile organizzazione, focalizzata meno sulla presenza di umani e più sulle capacità tecniche dei meccanismi di intelligenza artificiale implementati nei robot[1].

Infine, è opportuno segnalare che, oltre a Oberson, altri autori si sono dichiarati favorevoli all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto alle attività dei robot. Tra questi, si può ricordare Sam Mitha, la cui analisi si basa sul presupposto che, servendosi dell'intelligenza dei robot, le imprese risultano più redditizie. Secondo l'esperto, il vantaggio apportato da queste tecnologie alle attività imprenditoriali dovrebbe quindi essere assoggettato ad un'aliquota maggiore. In alternativa, Mitha suggerisce di applicare un'aliquota più alta su beni e servizi quando il rapporto tra fatturato e numero di dipendenti superi una certa soglia percentuale[3].

  1. ^ a b c d Xavier Oberson, Taxing robots : helping the economy to adapt to the use of artificial intelligence, 2019, ISBN 978-1-78897-651-0, OCLC 1079410396. URL consultato il 14 novembre 2022.
  2. ^ art. 11 Reg. del Consiglio UE n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (PDF), su finanze.gov.it, 15 marzo 2011. URL consultato il 15 novembre 2022.
  3. ^ Sam Mitha, Robots, Technological Change and Taxation, in Tax Journal, 14 settembre 2017. URL consultato il 15 novembre 2022.

Collegamenti esterni

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Xavier Oberson