Consenso e rifiuto trattamenti

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Il caso Welby

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Piergiorgio Welby

Piergiorgio Welby era affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente diagnosticato come distrofia facio-scapolo-omerale, la cui sopravvivenza era assicurata per mezzo del respiratore automatico al quale era stato collegato sin dall'anno 1997.

I trattamenti sanitari praticati sulla sua persona non erano in grado di arrestare il decorso della malattia, pertanto essi avevano l'unico scopo di prolungare le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica.

Welby, in considerazione del suo grave e sofferto stato di malattia in fase terminale, dopo essere stato informato dai propri medici riguardo ai vari stadi di evoluzione della sua patologia, chiedeva di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento e di ricevere assistenza solamente per lenire le sofferenze fisiche.

Pertanto il medico dovette rifiutare, visti gli obblighi a cui deve attenersi, perciò, Welby dovette contattare il Presidente della Repubblica. Welby, poi fu costretto a rivolgersi alla magistratura, attraverso un ricorso d'urgenza, (ex art. 669 ter e 700 c.p.c.), volto ad ottenere il distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale.

Il giudice, con ordinanza depositata il 16 dicembre 2006, dichiarava il ricorso di Welby inammissibile, riconoscendo tuttavia l'esistenza di un diritto soggettivo, (art. 32 della Costituzione[1]), di richiedere l'interruzione della terapia medica anche se lo riteneva privo di tutela giuridica.[2]

Nel frattempo Welby, data l'impossibilità di staccare il respiratore con l'assenso del giudice, decideva di proseguire nel suo intento, avendo trovato un medico anestesista[3] disponibile a venir incontro alle sue esigenze. Il dott. Mario Riccio infatti, si recava presso l'abitazione di Welby il giorno 18 dicembre 2006 per accertare l'evoluzione della patologia e per raccogliere la volontà del paziente che confermava, ancora una volta, di voler essere sedato e staccato dal respiratore artificiale. Due giorni dopo, il medico procedette prima con la sedazione del paziente e, subito dopo, al distacco del ventilatore automatico. La morte, come afferma il referto medico-legale, sopraggiungeva nell'arco di mezz'ora, per arresto cardiocircolatorio dovuto ad una irreversibile insufficienza respiratoria.

È proprio dopo la morte di Welby che si apre la fase cruciale relativa al riconoscimento del diritto in questione.

La morte di Welby inoltre, avrebbe portato al dottor Riccio ad essere condannato, ma la Commissione disciplinare dell'ordine dei medici di Cremona dispone l'archiviazione del caso, tramite un provvedimento datato 1 febbraio 2007.

In conclusione, come unica causa di morte del paziente, venne indicata l'insufficienza respiratoria relativa alla malattia.

Il dottor Riccio però, venne rinviato a giudizio per aver commesso il reato di omicidio del consenziente, anche se il giudice affermò in udienza che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", richiamando, l'art. 13 della Costituzione,[4] secondo il quale "la libertà personale è inviolabile", quindi il dottore non venne sentenziato.

Al termine di questa sentenza del dottor Riccio, venne alla luce che il diritto al rifiuto delle cure è confermato anche dall'articolo 5 della Convenzione di Oviedo articolo 5 della Convenzione di Oviedo (PDF), su enpam.it, p. 2., e quindi che il comportamento del dottore rientra nella norma che punisce l'omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale[5]), ma il giudice osserva, che la condotta del medico si è realizzata nel contesto di una relazione terapeutica e, quindi, sotto la copertura costituzionale del diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari non voluti.

Per tali motivazioni, il dott. Riccio risultava non perseguibile, secondo la sentenza, perché ha adempiuto ad un dovere e, in quanto tale, rientrava nella causa di non punibilità, così come stabilisce l'articolo 51 del codice penale.[6]

  1. ^ Art. 32 costituzione, su Brocardi.it. URL consultato l'8 aprile 2024.
  2. ^ Tutela - Dizionario Giuridico, su Brocardi.it. URL consultato l'8 aprile 2024.
  3. ^ anesteṡista - Treccani, su Treccani. URL consultato l'8 aprile 2024.
  4. ^ Art. 13 costituzione, su Brocardi.it. URL consultato il 12 aprile 2024.
  5. ^ Art. 579 codice penale - Omicidio del consenziente, su Brocardi.it. URL consultato il 12 aprile 2024.
  6. ^ Art. 51 codice penale - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, su Brocardi.it. URL consultato il 12 aprile 2024.