lEGGE 335/1995

ARTICOLO 1, comma 41

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato 

vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

ALLEGATO 1 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Percentuale di riduzione 25 per cento dell'importo della pensione pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Percentuale di riduzione 40 per cento dell'importo della pensione pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Percentuale di riduzione 50 per cento dell'importo della pensione

pensioni lavoratori dipendenti, 		

Anno 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO 2011

Percentuale di riduzione Fino a € 18.265,65 Nessuna

oltre € 18.265,65 fino a € 24.354,20 oltre € 18.265,65 fino a € 24.354,20 25 25 per cento

oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75 40 per cento

Oltre € 30.442,75 50 per cento


2012


Fino a € 18.759,00 Nessuna

oltre € 18.759,00 fino a € 25.012,00 25 per cento

oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00 40 per cento

oltre € 31.265,00 50 per cento