Utente:S.montagnani7/Sandbox

La Convenzione[1] ONU sui Diritti dell'infanzia è il più completo ed importante strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.
E' entrato in vigore il 2 Settembre 1990 dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989 a New York.
Esprime un largo consenso su quali siano gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia.
Tutti i paesi del mondo hanno ratificato[2] questa Convenzione, eccetto Somalia e Stati Uniti.
La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
Oggi fanno parte della Convenzione 193 Stati, un numero che supera quello degli Stati membri dell'ONU.
Rappresenta uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano ed offre un riferimento dove è evidente ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di difesa dei diritti dei bambini.
La Convenzione codifica e sviluppa in maniera significativa le norme internazionali applicabili ai bambini.
La Convenzione è composta di 54 articoli a cui sono stati addizionati due Protocolli opzionali[3].
Di particolare interesse è il Preambolo dove si afferma che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari.

Storia modifica

70 anni fa è emersa l'dea che il bambino abbia necessità particolari e vulnerabilità maggiori rispetto un adulto.

Nascita modifica

L'8 Marzo 1989 la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo, in occasione della sua 45° sessione, rende nota la bozza della Convenzione sui Diritti del Bambino all'Assemblea generale, tramite l'Economic and Social Council (ECOSOC).
Il 20 Novembre 1989 il testo viene adottato senza alcun voto contrario.

Evoluzione modifica

Il Documento ha avuto una lunga evoluzione:

  • 1919 nasce il primo strumento internazionale in assoluto a tutela dei diritti dell'infanzia: la "Convenzione sull'età minima" adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.
  • 1924 Dichiarazione[4] composta da Preambolo e cinque punti;
  • 1959 Dichiarazione con un Preambolo e dieci punti;
  • 1989 Convenzione con un Preambolo di tredici paragrafi e almeno 54 articoli.

Il processo che ha portato alla creazione della Convenzione delle Nazioni Unite si è sviluppato grazie a due eventi:

  • la nuova ed evoluta concezione e rappresentazione dei bambini;
  • il rafforzamento del diritto internazionale.

Nuova concezione dei diritti dei bambini modifica

Nel 1924 con la Dichiarazione di Ginevra, la quinta Assemblea generale della Società delle Nazioni approva un documento in cinque punti dove per la prima volta si fa riferimento ai "Diritti del bambino" in quanto tale, anche se comunque il bambino è percepito come destinatario passivo di diritti.
La stesura della Dichiarazione è conseguenza degli eventi drammatici dell'inizio del '900, in particolar modo la I Guerra Mondiale.
Nel 1948 da tale documento si sviluppa una Dichiarazione in sette punti adottata dall' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
In seguito, il 20 Novembre 1959, viene promulgata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione in vigore oggi, cioè la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.
I temi sui quali si sono sviluppate tutte queste dichiarazioni sono la necessità ed il diritto del bambino di ricevere protezione e cura.
La nuova Dichiarazione include diritti non previsti nella precedente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo[5]

  • il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima;
  • il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale;
  • il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali.

Durante l' Anno del Bambino (IYC) del 1979, la Dichiarazione del 1959 si è resa nota celebrando il suo ventesimo anniversario, dando così spunto per la stesura di una Convenzione sui Diritti del Bambino.

Rafforzamento del Diritto Internazionale modifica

Il 10 Dicembre 1948 viene proclamata la Dichiarazione Universale che racchiudeva i Diritti Umani esistenti in precedenza:

Con la nuova Dichiarazione si da maggiore importanza ai diritti specifici riferiti a gruppi di popolazione in base alle loro condizioni temporanee (prigionieri, rifiutati) o alla loro condizione permanente (donne, disabili).

Il contributo della Polonia modifica

Nel 1978 il Governo polacco introduce formalmente la proposta di adottare una specifica Convenzione sui diritti del bambino, spinto dal desiderio di promulgarla in occasione dell'Anno Internazionale del bambino del 1979.
La bozza fu molto criticata perché:

  • si basava sui diritti economici, sociali e culturali di quel periodo;
  • il testo non aveva stile adatto;
  • il linguaggio era inappropriato.

Il Working Group modifica

La 35° sessione della Commissione per i Diritti Umani decide di organizzare un Working Group per la stesura di una Convenzione sui diritti del bambino e ogni Stato poteva partecipare.
Gli altri membri delle Nazioni Unite potevano collaborare tramite "osservatori".
Gli incontri erano pubblici, il primo si tenne nel 1980.
La realizzazione della Convenzione fu terminata entro il 1989, senza andare ai voti.
Inizialmente parteciparono al Working Group solo i paesi più industrializzati.
Il Presidente del gruppo è stato per tutto il tempo il polacco Adam Lopatka, ministro degli affari religiosi e presidente della Corte Suprema in Polonia.

Le Organizzazioni non Governative modifica

Al gruppo di lavoro facevano parte, oltre al Governo e alle organizzazioni intergovernative, anche le Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute.
Le ONG furono organizzate in un gruppo perché da sole non avevano esperienza sufficiente.
Il gruppo partecipò attivamente contribuendo alla stesura di almeno 13 articoli importanti della Convenzione.

Dibattiti modifica

  • Un primo disaccordo fu riguardo l'età minima necessaria per poter parlare di "bambino":

dal concepimento o dalla nascita?
Uno dei diritti già stipulati nel 1959 era che "il bambino ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita".
Non era chiaro se la protezione giuridica dovesse includere anche la proibizione dell'aborto o meno.
Per risolvere il dubbio, si stipulò di esplicitarlo nella Dichiarazione con un altro articolo.

  • Secondo dubbio riguardava la libertà di religione:

l'art. 14 dichiara "libertà di avere o adottare una religione [...] di propria scelta".
Non era però conforme alla religione islamica, che è obbligatoria nei paesi musulmani, e quindi fu concordato un compromesso.

  • Altro motivo di discussione fu l'argomento adozione.

Il risultato fu garantire maggiore protezione ai bambini coinvolti nell'adozione piuttosto che cercare un processo facile e veloce.

Preambolo modifica

E' l'introduzione, spiega i motivi per cui è stata stesa la Convenzione.
Prende in considerazione:

Testo del Preambolo modifica

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Contenuto modifica

I diritti garantiti dalla CRC sono compresi tra gli articoli 1 e 41, mentre gli altri riguardano i diritti individuali del bambino e gli obblighi degli adulti nei suoi confronti.
Sono raccolti in un documento onnicomprensivo senza distinzioni ne suddivisioni perché sono tutti articoli di uguale importanza, interdipendenti tra loro.
Il testo contiene anche articoli rivolti alla protezione contro l'abuso e lo sfruttamento e si impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero.
Il primo articolo con cui si apre il Documento recita:
" ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente un'età inferiore ai 18 anni "
e prosegue mettendo in luce dibattiti e compromessi riguardo alla protezione del bambino prima della nascita.

Suddivisioni modifica

Nonostante la compattezza del testo, sono possibili alcune suddivisioni:

La Suddivisione dei Diritti Umani Tradizionale modifica

Poiché i diritti riconosciuti nella CRC coincidono con i Diritti Umani[6], si possono come questi articolare in cinque titoli che dimostrano quanto scarsi siano i diritti politici riservati ai bambini:

Diritti Civili modifica

Coincidono con i primi 18 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948).
Ne fanno parte il "Diritto a un nome e a una nazionalità" (art. 7), il "Diritto a un'identità" (art. 8), il "Diritto alla vita" (art. 6), i "Diritti all'integrità" come il divieto di sottoporre i bambini alla tortura (art. 37) e il "Diritto alla privacy" (art 16).

Diritti Politici modifica

Comprendono la libertà di opinione (art. 12), di espressione (art. 13), di pensiero religioso (art. 14), di accesso all'informazione (art. 17).

Diritti Economici modifica

Gli stati membri si impegnano a rispettare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi, economici, sociali e culturali (art. 4).

Diritti Sociali modifica

Per esempio diritto all'educazione (artt. 28 e 29), alla salute (art. 24), alla sicurezza sociale (art. 26).

Diritti Culturali modifica

L'articolo 31 riconosce il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e a partecipare alla vita artistica e culturale.

Suddivisione secondo gli Obiettivi della Convenzione modifica

Diritto all'Autodeterminazione modifica

Comprende i Diritti Umani Universali esplicitamente riconosciuti e pertanto applicabili anche ai bamibni.

Diritto alla Protezione modifica

Sono gli articoli che si riferiscono alle necessità specifiche dei bambini, come la loro tutela dallo sfruttamento nel lavoro (art. 23).

Diritti Specifici modifica

Includono i diritti esclusivi dei bambini come il Diritto a non essere separati dai genitori (art. 9, 10, 11) e le misure riguardo l'adozione.
Un esempio sono il Diritto al gioco e il Diritto di protezione per rifugiati (art. 22), disabili (art. 23), appartenenti a minoranze (art. 30) e coinvolti in conflitti armati.

SUDDIVISIONE SECONDO LE TRE P modifica

Mostra il coinvolgimento dei servizi sociali ed evidenzia il Diritto all'autodeterminazione.

Provision modifica

Diritti che prevedono la possibilità di accedere a certi beni e servizi, diritto al cibo e alla salute (art. 6 e 24), diritto all'educazione (art 28 e 29), diritto a godere della sicurezza sociale (art. 26).

Protection modifica

Include il Diritto a essere protetti contro il maltrattamento e la negligenza (art. 19) e ogni forma di sfruttamento (art. 32-36).

Partecipation modifica

Diritto alla partecipazione attiva ad alcune situazioni e Diritto di essere coinvolti nelle decisioni (art. 12- 17).
L'articolo 12 in particolar modo tratta del Diritto di espressione e di essere presi in considerazione.
La CRC individua il bambino come soggetto capace d una propria opinione formata e valida.

Entrata in Vigore modifica

La CRC essendo una Convenzione aveva bisogno di rispettare alcune condizioni per essere giuridicamente valida, tra cui la ratifica da parte degli Stati.
Il 26 Gennaio 1990 a New york la CRC viene firmata da 61 paesi durante la cerimonia ufficiale.
Secondo l'art. 49.1, la Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la firma dell'ultimo stato necessario per raggiungere il numero minimo accettabile, cioè 21.

Meccanismo di Monitoraggio modifica

Con la ratifica di una Convenzione uno Stato si vincola legalmente, aderisce a un accordo internazionale e ha l'obbligo di rispettare le disposizioni.
Non esistono ancora organi intergovernativi adibiti al monitoraggio quindi, affinché la Convenzione venga effettivamente sostenuta, deve contenere le proprie specifiche regole di monitoraggio.
L'efficacia del controllo è direttamente proporzionale a quella del documento.
La normativa della CRC dichiara che uno Stato che ha aderito alla sua ratifica non deve adottare nessuna altra legislazione o apportare modifiche alle norme nazionali che risultino in conflitto con quelle espresse nella CRC.
Una convenzione è dotata di self-executive force(natura autoesecutiva), ovvero la capacità essere applicata direttamente: deve essere un testo chiaro ed esaudiente, senza bisogno di rielaborazioni.
Sono poche le Convenzioni che hanno la self-executive force, in caso di mancanza le legislazioni che presentano possono contribuire ai procedimenti legali in modo indiretto.
L'art. 44 prevede che ogni stato sottoponga al Comitato un rapporto periodico sui provvedimenti adottati per applicare i principi sanciti dalla Convenzione.
Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato; successivamente, ogni cinque anni.
Ogni rapporto deve fornire dati riguardo le misure adottate, che devono essere sufficienti al comitato per confermare l'attuazione della Convenzione.
Deve anche indicare i fattori e le difficoltà riscontrate dagli Stati parti e che impediscono di adempire agli obblighi previsti dal trattato.

L'Italia ed i suoi Rapporti modifica

L'Italia ha attuato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

L'Italia ha presentato il Secondo Rapporto periodico il 21 marzo 2000.

L'esame del Rapporto italiano è avvenuto nel corso della XXXII Sessione del Comitato, il 31 gennaio 2003.

Note modifica

  1. ^ Una "Convenzione" è un accordo formale internazionale. Il termine convenzione è sinonimo di "accordo". Alle Convenzioni generalmente possono partecipare tutti gli stati della comunità internazionale o, a seconda della materia trattata e dell'ambito, ad un determinato gruppo di stati.
  2. ^ La ratifica è il procedimento giuridico tramite il quale il Capo dello Stato conferma e accetta l'accordo internazionale stipulato, impegnandosi a rispettare gli obblighi imposti. Lo Stato dichiara di attuarsi per adeguare la legislazione nazionale e di non violare la Convenzione nel periodo tra la firma e la ratifica.
  3. ^ Il termine "protocollo" indica uno strumento giuridico addizionale che completa e si associa al trattato. Alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia si affiancano due Protocolli opzionali approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 che sono stati ratificati dall'Italia l' 11 marzo 2002, con la legge n. 46. I protocolli sono: il Protocollo che riguarda il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; il Protocollo che tratta della vendita, la prostituzione e la pornografia coinvolgente bambini.
  4. ^ Il termine "dichiarazione" indica differenti strumenti giuridici internazionali. Le dichiarazioni internazionali riguardanti i diritti umani non sono legalmente vincolanti: il termine è spesso scelto in riferimento agli stati che non intendono creare obblighi giuridici, ma affermare principi e aspirazioni. Nonostante questo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha col tempo assunto carattere di obbligatorietà ed è entrata a far parte del diritto internazionale consuetudinario.
  5. ^ (art. 3) Maggiore interesse del bambino: si devono prendere decisioni appropriate in base alle situazioni in cui i bambini si trovano; (art. 8) preservazione dell'identità: il bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità ( la proposta partì dall'Argentina, smossa dalla questine dei Desaparecidos, che non avevano documenti di identità validi) ; (art. 12) diritto del bambino a esprimere le proprie opinioni: il pensiero del bambino deve essere espresso e preso in considerazione; (art. 19) prevenzione dell'abuso da parte di coloro che ne hanno responsabilità; (art. 21) adozione; (art. 24) salute e accesso alle cure: viene introdotto per la prima volta l'obbligo dello Stato di impedire la pratiche tradizionali come la circoncisione; (art. 25) monitoraggio periodico dei bambini collocati in strutture; (art. 28) educazione: non vieta esplicitamente la punizione fisica a scuola, ma dichiara che ogni provvedimento debba rispettare la dignità umana del bambino; (art. 33) protezione dalle sostanze narcotiche e psicotrope: per la prima volta si dichiara il divieto di uso di droga del bambino e del suo coinvolgimento nella produzione e nella distribuzione di sostanze stupefacenti; (art. 37) tortura e pena di morte; (art. 39) recupero fisico e psicologico e reinserimento sociale: obbligo per gli stati membri di curare i bambini che hanno subito violazioni; (art. 42) diffusione dei principi e delle disposizioni della Convenzione: per la prima volta si parla di obbligo di informare i bambini sui propri diritti.
  6. ^ I diritti umani si basano sul rispetto della dignità e del valore della persona, senza distinzioni di razza, colore, genere, lingua, religione, opinione, origine, stato di salute, condizioni di nascita. I diritti umani devono essere rispettati da governi e singoli.

Bibliografia modifica

Valerio Bellotti e Roberta Ruggiero, Vent'anni d'infanzia, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 2008. Besson s., Das Recht auf Kenntniss der eigenen Abstammung-Wege und Auswirkungen der Konkretisierung eines Grundrechts.

Sitografia modifica

Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia. URL consultato il 13 agosto 2011.