Valdadige (vino)

vino italiano
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Valdadige o Etschtaler è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle province di Bolzano, Trento e Verona.

Valdadige
Disciplinare DOC
Vigneti in Valdadige
Bandiera dell'Italia Italia
  Trentino-Alto Adige
Decreto del 24.03.1975
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione modifica

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:[1].

  • Provincia di Trento: Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
  • Provincia di Bolzano: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena.
  • Provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Storia modifica

La vocazione vitivinicola della Valle dell'Adige affonda le radici nelle epoche antiche. Ritrovamenti archeologici a Brentino, in località Servasa hanno portato alla luce contenitori in pietra probabilmente usati per la lavorazione dell'uva in epoca imperiale.

I primi documenti risalgono al 1253, con lo "Statuto di Peri", che tra l'altro sanzionava chi avesse danneggiato "La Vinèa"; nel 1406 la Serenissima emise vari editti inerenti alla coltivazione delle viti.

Tecniche di produzione modifica

È consentita la menzione vigna seguita dal relativo toponimo, riportato in etichetta sopra la denominazione di origine con dimensioni non maggiori di questa.
Sono consentite le indicazioni che specificano l'attività agricola dell'imbottigliatore, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Nell'etichetta deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I contenitori, della capacità nominale massima di 60 litri, possono essere chiusi con tutti i dispositivi ammessi dalla vigente normativa.

Disciplinare modifica

La DOC Valdadige è stata istituita con DPR 24.03.1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23.07.1975
Successivamente è stato modificato con

  • DPR 22.06.1987 GU 298 - 22.12.1987
  • DM 18.06.1992 GU 147 - 24.06.1992
  • DM 07.08.2000 GU 203 - 31.08.2000
  • DM 31.05.2002 GU 141 - 18.06.2002
  • DM 07.11.2006 GU 268 - 17.11.2006
  • DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 07.03.2014, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie modifica

Bianco modifica

uvaggio Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, anche congiuntamente, minimo 20%.
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, anche congiuntamente, massimo 80%
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Rosso modifica

uvaggio Enantio e gruppo Schiava,anche congiuntamente, minimo 50%
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, anche congiuntamente, massimo 50%.
titolo alcolometrico minimo 11,0% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Chardonnay modifica

Sono previste le versioni fermo e frizzante, quest'ultima ottenuta solo con rifermentazione naturale.

Fermo Frizzante
uvaggio Chardonnay minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol. 11% vol.
zuccheri residui massimi 6 g/l. nessuno
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,5 g/
estratto secco minimo 16,0 g/l. 14 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot bianco modifica

Sono previste le versioni fermo e frizzante, quest'ultima solo ottenuta con rifermentazione naturale. «Valdadige» Pinot bianco:

fermo frizzante
uvaggio Pinot bianco minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol. 11% vol.
zuccheri residui massimi 6 g/l no
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,5 g/l
estratto secco minimo 16 g/l 14 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot grigio modifica

uvaggio Pinot grigio minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol.
zuccheri residui massimi 6 g/l
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Schiava modifica

uvaggio Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, anche congiuntamente
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Rosato modifica

uvaggio Non dichiarato
titolo alcolometrico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Note modifica

  1. ^ a b c Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valdadige”, su fedagripesca.confcooperative.it. URL consultato il 30 maggio 2022.