Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Nell'ordinamento penale italiano, l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti è un delitto contro la libertà personale punito dall'art. 608 del codice penale.

Delitto di
Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II
Disposizioniart. 608
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 30 mesi

«Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.»

Struttura

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L'art. 608 c.p. configura un reato proprio del pubblico ufficiale (ma anche del cittadino privato nel caso in cui proceda a un arresto in flagranza ex art. 383 c.p.p.).[1]

Vittima del reato è una persona affidata alla custodia anche temporanea del pubblico ufficiale, ma arrestata comunque in modo legittimo, in forza di un provvedimento dell'autorità; in caso contrario ricorrerebbe il reato aggravato di arresto illegale (art. 606 c.p.).[1]

La condotta consiste nel sottoporre la vittima a «misure di rigore non consentite», cioè a punizioni non previste dagli appositi regolamenti penitenziari.[2][3] Non può trattarsi comunque di un generico trattamento umiliante, ma sempre e solo di una misura che effettivamente aggrava la restrizione della libertà personale che già affligge il detenuto.[4] Se le misure sfociano nella commissione di un altro reato, si applica la relativa norma incriminatrice (percosse, lesioni personali) in concorso con l'art. 608 c.p.[1][4]

Oggettività giuridica

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La norma si inserisce nell'ambito della tutela della libertà personale del detenuto (art. 607-609 c.p.): questa libertà infatti, pur gravemente limitata e «residuale»,[1] non è mai del tutto soppressa.[5] La predisposizione della tutela è conforme alle previsioni degli art. 134 e 273 della Costituzione: il primo infatti punisce gli abusi (violenze fisiche e morali) sui detenuti;[4] il secondo sancisce i principi di umanità e rieducatività della pena.[6]

Trattamento sanzionatorio e critiche

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I limiti edittali della pena consistono rispettivamente in 15 giorni nel minimo[7] e 30 mesi nel massimo.

Come nel caso degli altri delitti contro la libertà personale del detenuto (arresto illegale, indebita limitazione, perquisizione o ispezione arbitraria), si tratta di un reato di abuso dei poteri di coercizione, che riceve dal codice un trattamento privilegiato e una pena più mite rispetto alle fattispecie generali di cui rappresenta specificazione.[8]

  1. ^ a b c d Antolisei, p. 163.
  2. ^ Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 41 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
  3. ^ Decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
  4. ^ a b c Pulitanò, p. 224.
  5. ^ Corte costituzionale 349/1993.
  6. ^ Brazzi, pp. 10-11.
  7. ^ Limite minimo generale per la pena della reclusione.
  8. ^ Pulitanò, pp. 223-224.

Bibliografia

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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