Apprendista
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L'apprendista, nel diritto del lavoro italiano, è una persona che svolga una data attività lavorativa a seguito della stipulazione di un contratto di apprendistato.
Disciplina normativaModifica
La legge Biagi delegava il governo a riordinare e razionalizzare i contratti e contenuto formativo e, nel rispetto dei criteri del pacchetto Treu. In attuazione della legge delega, il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli da 47 a 53, prevedeva tre tipologie contrattuali di apprendistato professionalizzanti:
- contratto di apprendistato per adempiere il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzanti per il conseguimento di una qualificazione fa attraverso formazione sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per acquisire un diploma o per percorsi di alta formazione.
RequisitiModifica
A seguito dell'accordo del 2 luglio 2004, fra Confcommercio, CGIL e CISL e UIL il datore di lavoro che intenda assumere apprendisti deve presentare domanda corredata del piano formativo alla commissione dell'ente bilaterale che esprimerà il parere di conformità della domanda alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, oppure a partire dal compimento dei 17 anni se sono in possesso di una qualifica professionale conseguita fra quelle previste dalla legge.
Riguardo al numero degli apprendisti e la legge conferma che datore di lavoro non possono superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate servizio. L'accordo per il terziario vincola l'assunzione di apprendisti al mantenimento servizio di almeno 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti salvo ne sia scaduto uno soltanto.
DurataModifica
La durata del periodo di apprendistato è fissata dagli accordi di settore in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, e al bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate.
Il contratto nazionale dei chimici del 28 maggio 2004 prevede che il periodo di apprendistato possa durare da un minimo di due anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità a conseguire fino quattro anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore, non coerente con la progressione.
Nelle imprese del settore terziario può variare dai 24 mesi per il livello più basso, il sesto, ai 48 per l'acquisizione di professionalità elevate; mentre, nell'industria calzaturiera varia dai 42 mesi per i livelli inferiori al 72 per l'VIII livello. La formazione è intesa anche in affiancamento oppure on the job.
Benefici contributiviModifica
I benefici contributivi sono ottenibili soltanto dietro effettiva erogazione della formazione.
In caso di inadempienza dipendente dal datore di lavoro, questi è tenuto a corrispondere la differenza fra la contribuzione versata e quella pienamente spettante, maggiorata di una sanzione del 100.
Fruizione delle ore e inquadramentoModifica
ChimicaModifica
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale alla professione da svolgere sono prioritariamente oggetto di formazione interna. Le 120 ore anno di formazione previste dal decreto n.276/2003 devono intendersi come ore annue medie.
I dipendenti sono inquadrati con una categoria inferiore rispetto a quella relativa alla professionalità ad acquisire.
Per la durata del contratto non viene corrisposto alcuna indennità di posizione organizzativa.
Per il settore lubrificanti-GPL, le categorie inferiori possono essere due livelli.
TerziarioModifica
Rientrano nel conteggio delle 120 ore anno di formazione e anche le attività svolte presso più datore di lavoro va o istituti di formazione accreditati.
I dipendenti hanno un inquadramento di due livelli inferiore per la prima metà del periodo di apprendistato e di un livello per la seconda metà.
EdileModifica
La formazione è normalmente svolta presso la Scuola Edile locale.
L'impegno formativo è ridotto 80 ore e per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idonea l'attività da svolgere e, comprensive della formazione destinata alla sicurezza.
L'apprendista è inquadrato al primo livello per il conseguimento del secondo e terzo livello; al secondo livello per il conseguimento del quarto; al terzo livello per il conseguimento del quinto.
CalzatureModifica
L'inquadramento al trattamento economico avvengono: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante e due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto; nel terzo e ultimo periodo, inquadramento al livello di destinazione finale.
Voci correlateModifica
Altri progettiModifica
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