Possesso illegale di armi

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Il possesso illegale di armi è la detenzione - in modo illegale - nella propria abitazione, nella proprietà privata o indosso,[1] di un'arma, in violazione delle norme in tema.

Caratteristiche generali

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La disciplina è molto diversa da paese a paese, soprattutto per le armi da fuoco. Ad esempio in alcuni paesi detenere un'arma legalmente implica dei doveri a cui il detentore deve assolutamente aderire. A seconda del permesso che si possiede è possibile avere un numero limitato di armi, sia lunghe che corte, suddette armi devono essere tenute in luoghi appropriati (luoghi sicuri, ma non per forza armadi appositi). Inoltre il possessore si deve limitare a detenere un certo numero di munizioni.

Questi fattori vengono solitamente violati quando si parla di casi di possesso illegale di armi da fuoco. In taluni casi il numero di armi e munizioni può essere maggiore dei limiti prestabiliti dalla legge.

Nel mondo

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Austria

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In Austria la materia è regolata dall'art. 36 della legge sulle armi.

Germania

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Per effetto del Trattato di Versailles, la Germania proibì la detenzione di armi, anche in luoghi di privata dimora, e impose la consegna di esse ai suoi cittadini. Tale normativa durò dal 1919 al 1928.

  Lo stesso argomento in dettaglio: Legislazione italiana sulle armi.
Contravvenzione di
Detenzione abusiva di armi
FonteCodice penale italiano del 1889
Disposizioniart. 468
Penaarresto non inferiore a 3 mesi

Il Libro III, Titolo II, Capo I del codice Zanardelli regolava dagli artt. 460 al 470 la materia delle contravvenzioni concernenti le armi. L'art. 468 puniva la detenzione di un ammasso di armi in numero non minore di venti con l'arresto non inferiore a tre mesi, mentre non regolava la semplice detenzione di singole armi. [2][3] Nel codice penale italiano del 1930 la detenzione abusiva di armi è punita dall'art 697.

Contravvenzione di
Detenzione abusiva di armi
FonteCodice penale italiano
Libro III, Titolo I, Capo I, Sezione III, § 4
Disposizioniart. 697
Pena
  • (comma 1) arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro;
  • (comma 2) arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 258 euro

«Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila»

Il concetto di detenzione illegale è così stato indicato dalla Cassazione:[4]

«Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto»

Oltre il codice penale italiano vi sono altre disposizioni in tema, come ad esempio il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La legge 2 ottobre 1967 n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi") ha previsto un inasprimento della norma, triplicando le pene stabilite nel codice penale, per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, è stato anche stabilito che l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.[5]

La detenzione di armi automatiche (con capacità di sparare a raffica) è inoltre illegale, come la manomissione o la modifica di armi per aggiungere caricatori con capacità maggiori, o, nel caso delle armi lunghe, l'accorciamento della canna o delle canne di un fucile per rendere l'arma più maneggevole e di conseguenza anche più facile da nascondere è illegale. Non sussiste invece alcun limite circa le armi da caccia che possono essere detenute. Le relative munizioni, invece, se trattasi di cartucce a pallini possono essere detenute fino ad un massimo di 1500 pezzi.

Infine, anche le circolari del Ministero dell'Interno possono essere fonti di particolari disposizioni, in particolare quelle interpretative.[6]

Svizzera

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La Svizzera ha da tempi immemorabili un approccio alla detenzione delle armi molto peculiare. Del resto è l'unico stato in cui, come parte del servizio di leva il cittadino porta nella propria abitazione l'arma militare. Solo con l'adesione al trattato di Schengen la Svizzera ha introdotto dal 1º dicembre 2008 una regolamentazione della detenzione delle armi.

Norvegia

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La materia è regolata dal Firearm Weapons Act del 1963.[7]

Stati Uniti d'America

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Negli Stati Uniti d'America il diritto di detenere armi nella propria abitazione assume un rilievo sancito dalla costituzione degli Stati Uniti d'America; sono tuttavia previste ipotesi sulla legge.

  1. ^ Si parla in tal caso di porto d'armi molti ordinamenti giuridici danno una valutazione profondamente diversa tra la detenzione nella propria dimora e il porto all'esterno di essa. vedasi in Italia il regime sotto il codice Zanardelli
  2. ^ [1]
  3. ^ Legge di Pubblica sicurezza
  4. ^ Cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 10287
  5. ^ art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
    Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.
  6. ^ Circolari del Ministero dell'Interno Archiviato il 16 gennaio 2013 in Internet Archive.
  7. ^ lovdata

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 7, in materia di "Disposizioni per il controllo delle armi"
  • Corte di Cassazione (PDF) [collegamento interrotto], su cortedicassazione.it.
  • Carta europea, su eur-lex.europa.eu.
  • Corte costituzionale, su giurcost.org.
  • earmi sintesi, su earmi.it.
  • earmi Digesto (PDF), su earmi.it.
  • Armi clandestine sul sito della Polizia di Stato, su poliziadistato.it. URL consultato il 22 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 6 giugno 2012).