Discussione:Diritto ecclesiastico
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Il Diritto ecclesiastico studia le relazioni tra gli ordinamenti civili e le confessioni religiose. In particolare la discplina raccoglie tutta la normativa religiosa degli stati nei riguardi delle confessioni religiose che vivono nel territorio statale mediante i riti e le credenze manifestate pubblicamente dagli aderenti ad una confessione religiosa, riconosciuta o meno dallo stato nel quale le persone possono essere o citadini-fedeli o stranieri che si trovano per lavoro o turismo in quello stato. L'ordinamento civile non può ignorare tali manifestazioni di fede almeno per la loro influenza sull'ordine pubblico o sul buon costume che sono i parametri di ogni singolo stato. Maggiore è la libertà che uno stato concede allal ibertà religiosa delle confessioni religiose, maggiore è lal ibertà dello stato verso i propri cittadini. Nella libertà religiosa è natutralmente compresa la libertà di ateismo. Il rispetto e la tolleranza reciproca delle religioni e la libertò delle stesse di non perseguire i fuoriusciti da ognuna fa la distinzione tra una religione e una setta. Quest'ultima infatti è identificabile dal rapporto di esclusività con i propri adepti e ne impedisce la libera uscita vedendolo come un tradimento. Le religioni invece prendono atto dell'abbandono sperando in un ripensamento e in una riconversione ma senza perseguitare colui che abbandona in nome della ibertà individuale di coscienza che è la prima di tutte le libertà. (Ant.B.)
Documenti della chiesa cattolica modifica
Cosa c'entra in questa voce il template "Documenti della chiesa cattolica". Qualcuno può spiegare?--Pop Op 13:21, 24 mag 2010 (CEST)