Fermata (codice della strada)

La fermata è, secondo il codice della strada italiano, la temporanea sospensione della marcia al solo fine di consentire la salita e la discesa di passeggeri oppure altre esigenze di brevissima durata. La fermata deve comunque avvenire senza che sia arrecato intralcio alla circolazione pedonale e veicolare ed il conducente deve sempre rimanere a bordo del mezzo ed essere in grado di riprendere la marcia in qualsiasi momento[1].
Non rientrano nella definizione di fermata le sospensioni della marcia dovute ad esigenze di traffico; ad esempio, non è sanzionabile l'automobilista che sospenda la marcia in divieto di fermata se è costretto a farlo dal semaforo rosso o dal traffico intenso.
La fermata può essere effettuata anche nelle aree in cui sia vietata la sosta e il veicolo deve essere collocato, salvo diversa segnalazione, il più vicino possibile al margine destro della carreggiata[2].

Segnale stradale italiano che prescrive il divieto di sosta e di fermata, permanente e con rimozione coatta

Divieti modifica

Nei seguenti casi, salvo diversa segnalazione, sono vietate la fermata e la sosta dei veicoli:

Esempi di utilizzo del segnale divieto di fermata coi pannelli integrativi
 

 
 

 
 

 
Divieto di fermata limitato a
specifica fascia oraria
(con rimozione coatta)
Divieto di fermata per
autoarticolati
(con rimozione coatta)
Divieto di fermata
eccetto autobus
(con rimozione coatta)

Se un veicolo viene lasciato in sosta in area dove vige il divieto di fermata, è sempre disposta la rimozione del mezzo.[9][10]

Obblighi del conducente modifica

Nelle strade prive di marciapiede fisico, il conducente che effettua la fermata (come pure la sosta) deve lasciare uno spazio di almeno un metro sulla propria destra[11].
Fuori dai centri abitati, la fermata deve avvenire fuori dalle carreggiate, ma non sulle banchine, a meno che non sia diversamente indicato dalla prescritta segnaletica. Se non è possibile collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, la fermata può avvenire sul margine destro[12].
Al pari della sosta, il conducente che effettua la fermata deve fare il possibile per evitare incidenti oppure l'uso del veicolo senza il suo consenso.

Note modifica

  1. ^ art. 157, comma 1, lett. b) Codice della Strada
  2. ^ art. 157, comma 2 Codice della Strada
  3. ^ art. 7, comma 1, lett. e) Codice della Strada
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n art. 158, comma 1 Codice della Strada
  5. ^ art. 3, comma 1, n. 36 Codice della Strada
  6. ^ art. 157, comma 1, lett. b) Codice della Strada, la fermata sulle corsie ciclabili arrecherebbe intralcio alla circolazione dei velocipedi e, in generale, di tutti i veicoli autorizzati a percorrerla.
  7. ^ art. 3, comma 1, n. 12-bis e 12-ter Codice della Strada
  8. ^ art. 176, comma 5 Codice della Strada
  9. ^ art. 120, comma 1, lett. b) Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
  10. ^ art. 159, comma 1, lett. c) Codice della Strada
  11. ^ art. 157, comma 2, II periodo, Codice della Strada
  12. ^ art. 157, comma 3 Codice della Strada

Voci correlate modifica

Altri progetti modifica