Lex municipii Tarentini

La lex municipii Tarentini è una legge romana (tecnicamente una lex data), ovvero una legge emanata dal magistrato senza la conferma dei comizi,[1] predisposta da uno o da più magistrati romani incaricati di costruire il nuovo municipium di Tarentum, sul modello e in attuazione di una lex rogata.[2]

Lex Municipii Tarentini, in alto lamina bronzea della tavola VIIII (copia di originale), in basso trascrizione autoptica dell'originale.

Dello statuto municipale di Taranto si conserva la tavola VIIII, di cui la colonna a sinistra è leggibile integralmente, mentre dell'altra, invece, restano poche parole su diverse linee. La colonna superstite consta di 44 linee, divise in sei capitoli, il primo e l'ultimo dei quali mutili.[3]

La legge può essere datata in un intervallo tra la fine della guerra sociale (89 a.C.), quando venne concessa la cittadinanza agli italici, e il 62 a.C., terminus post quem per l'avvenuto conferimento della cittadinanza secondo la testimonianza di Cicerone.[4] L'attestazione del passaggio da un assetto quattuorvirale a uno duumvirale, come si evince dalla lettura della legge, dovrebbe suggerrire forse una datazione più recente, fino agli anni quaranta del I sec. a.C.[5] Una notizia di Plinio,[6] circa l'unione della colonia Neptunia, potrebbe suggerire inoltre l'occasione in cui Roma sentì la necessità di conferire lo statuto al municipio.[7]

La tavola in lamina bronzea, spaccata in sei frammenti, venne scoperta il 18 ottobre 1894 da Luigi Viola durante degli scavi nella moderna Taranto.[3] Attualmente è custodita nel Museo archeologico nazionale di Napoli, mentre una copia è quella presente presso il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio.

Contenuti modifica

La legge sembra attestare, al capitolo quattro, l'esistenza di pratiche di speculazione edilizia fondate sull'abbattimento intenzionale di edifici preesistenti ai fini della loro riedificazione, in forme anche "qualitativamente inferiori", puntando sul rialzo dei prezzi e sfruttando il reimpiego del materiale demolito.[8] Tali pratiche erano del resto diffuse a Roma, come attestano Strabone e Plutarco, si pensi alla vicenda di Crasso e delle sue fortune fondate proprio, secondo Plutarco, sulla rapida ricostruzione degli edifici pericolanti e la loro rivendita a prezzi rivalutati.[9]

La legge modifica

(LA)

«VIIII
1. ne esse liceat neive qu[od]quod eius municipi pequniae publicae sacrae
religiossae est erit fra[u]dato neive av[e]rtito neive facito quo eorum
quid fiat neive per li[tt]eras publicas fraudemve publicum peius
facito d(olo) m(alo) quei faxit quanta ea res erit quadruplum multae esto
eamque pequniam mu[n]icipio dare damnas esto eiusque pequniae
magistratus quei quomque in municipio erit petitio exactioque esto
2. IIIIvir(ei) aedilesque quei h(ac) l(ege) primei erunt quei eorum Tarentum venerit
is in diebus XX proxumeis quibus post h(anc) l(egem) datam primum Tarentum venerit
facito quei pro se praesstat praedes praediaque ad IIIIvir(um) det quod satis
sit quae pequnia public[a sa]cra religiosa eius municipi ad se in suo magistratu
pervenerit eam pequni[a]m municipio Tarentino salvam recte esse futur[a]m
eiusque rei rationem r[ed]diturum ita utei senatus censuerit isque IIIIvir
quoi ita praes dabitur ac[c]ipito idque in tabu[leis p]ubliceis scriptum sit
facito quique quomqu[e] comitia duovireis a[edi]libusve rogandeis
habebit is antequam maior pars curiarum quemque eorum quei
magistratum eis comitieis petent renuntiabit ab eis quei petent praedes
quod satis sit accipito [q]uae pecunia publica sacra religiosa eius municipi
[ad] quemque eorum in eo magistratu pervenerit eam pequniam municipio
Tarentino salvam rec[te] ess[e futu]ra[m ei]usque rei ration[e]m redditurum
ita utei senatus ce[nsu]erit [i]dque in [tabul]eis publiceis scriptum sit facito
quodque [quoi]que neg[otium pub]lice in m[unicipi]o de s(enatus) s(ententia) datum erit negotive
publicei gesserit pequniamque publica[m deder]it exegerit is quoi ita negotium
datum erit negotive quid publice gesser[it] pequniamve publicam dederit
exegerit eius rei rationem senatui reddito refertoque in di[eb]us X proxume[is]
quibus senatus eius municipi censuer[i]t sine d(olo) m(alo)
3. quei decurio municipi Tarentinei est erit queive in municipio Tarenti[no in]
senatu sententiam deixerit is in o[pp]ido Tarentei aut intra eius muni[cipi]
fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habeto [sine]
d(olo) m(alo) quei eorum ita aedificium suom non habebit seive quis eorum
aedificium emerit mancupiove acceperit quo hoic legi fraudem f[axit]
is in annos singulos HS n(ummum) MMMMM municipio Tarentino dare damnas esto
4. nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium detegito neive dem[olito]
neive disturbato nisei quod non deterius restituturus erit nisei d[e] s(enatus) s(ententia)
sei quis adversus ea faxit quant[i] id aedificium f[u]erit tantam pequni[a]m
municipio dare damnas esto eiusque pequniae [que]i volet petiti[o] esto
magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto dimidium in l[u]deis quos
publice in eo magistratu facie[t] consumito seive ad monumentum suom
in publico consumere volet l[icet]o idque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto
5. sei quas vias fossas clouacas IIIIvir IIvir aedilisve eius municipi caussa
publice facere immittere commutare aedificare munire volet intra
eos fineis quei eius municipi erun[t] quod eius sine iniuria fiat id ei facere
liceto
6. quei pequniam municipio Tarentin[o] non debebit sei quis eorum quei
municeps erit neque eo sexennio [p]roxumo quo exeire volet duovirum»

(IT)

«[...] 1. né può essere lecito essere così, né a chiunque è consentito sottrarre o distrarre qualsiasi parte delle somme di questo municipio, che si tratti di fondi pubblici, fondi sacri o fondi religiosi, né agirà in modo che qualcuna di queste cose accada, né a chiunque sarà consentito di compromettere fraudolentemente il patrimonio pubblico falsificando documenti ufficiali. Chiunque commetta qualsiasi dei predetti atti è passibile di una pena di quattro volte l'importo a favore del municipio e ogni magistrato, qualunque sarà nel municipio, ha il diritto di citare in giudizio e di esigere tale somma.
2. Colui che sarà il primo dei quattuorviri o il primo degli edili in forza di questa legge, sarà tenuto a recarsi a Taranto; costui entro 20 giorni a decorrere dal suo arrivo a Taranto in seguito al rilascio di questa carta, dovrà provvedere che la sua fideiussione possa essere in grado di fornire ai restanti quattuorviri malleverie sufficienti e garanzie cosicché quei valori, siano essi del municipio o sacri o religiosi, che siano passati nelle loro mani durante il mandato, vengano assicurati nell'interesse del municipio di Taranto, e così quest'ultimo dovrà render conto di ciò come il Senato ha decretato. I quattuorviri, ai quali viene offerta la fideiussione, dovranno accettare e provvedere affinché ciò venga registrato nei documenti ufficiali. E ogni volta che qualsiasi magistrato tenga elezioni per duumviri o edili, prima che la maggior parte delle curie dichiarino il loro voto a favore di un candidato ad una carica a tali elezioni, egli dovrà accettare garanzie sufficienti da parte dei candidati cosicché qualunque di quei valori, siano essi pubblici, religiosi o sacri, che siano venuti in loro possesso durante il loro mandato, vengano assicurati al municipio di Taranto, che di ciò dovrà produrre un rendiconto come il Senato ha decretato e inoltre dovrà prevedere che tale garanzia sia iscritta nei registri ufficiali. Se qualsiasi attività commerciale sarà conferita pubblicamente a chiunque in base a una risoluzione del Senato o se chicchessia pervenga a transigere qualsiasi affare pubblico e versi denaro o raccolga fondi pubblici in relazione ad esso, colui al quale l’affare è conferito, o avrà gerito un qualche negozio pubblicamente o avrà erogato, riscosso fondi pubblici, di ciò deve rendere conto al Senato e deve riferire senza alcun intento fraudolento entro dieci giorni immediatamente successivi al decreto del Senato del municipio.
3. Chiunque è o sarà membro del Senato decurionale di Taranto o chi dà il suo voto al medesimo municipio deve possedere, senza intenzione di inganno, una dimora coperta con almeno 1.500 tegole all'interno della città di Taranto o nel territorio di quel municipio. Se qualche senatore non possiede una dimora con tali requisiti, o se qualcuno di loro compra una tale casa o la acquista per mancipazione in modo tale da eludere questa legge, costui è passibile di una sanzione di 5.000 sesterzi all’anno a favore del municipio di Taranto.
4. Nessuno può rimuovere un tetto o demolire o smontare una dimora nella città di questo municipio se non con l'autorità del Senato, a meno che non lo ricostruisca o vi apporti migliorie. Chiunque agirà in contrasto con questa disposizione sarà condannato a pagare al comune il valore del fabbricato in quel momento, e di questa somma spetterà a chiunque lo vorrà la richiesta in giudizio. Il magistrato che esige la somma dovrà versare una metà nel tesoro pubblico e conferire l'altra metà nell'importo destinato ai giochi pubblici, che egli organizzerà durante il suo mandato, o gli dovrà essere permesso di utilizzare quest'ultimo per il suo monumento pubblico, se lo desideri, e questo egli è autorizzato a fare senza pregiudizio per se stesso.
5. Se un quattuorviro, un duumviro o un edile desideri di edificare, scavare, cambiare, costruire, ovvero pavimentare strade, fossi o fognature per il benessere pubblico di questo municipio e all'interno dei suoi confini è ammesso per lui farlo, a condizione che questo lavoro sia fatto senza danno.
6. Se un cittadino intenda partire da questo municipio di Taranto dovrà essere autorizzato a farlo senza rischio personale, a condizione che egli non sia moroso nei riguardi del municipio di Taranto e non sia stato duumviro o edile durante i sei anni prima della sua partenza [...]»

Note modifica

  1. ^ Tra le leges datae rientravano gli ordinamenti imposti dai magistrati alle colonie, ai municipi, alle province.
  2. ^ (EN) Johnson, Coleman-Norton & Bourne, CHARTER OF TARENTUM ( 89-62 BC ), su droitromain.upmf-grenoble.fr. URL consultato il 4 maggio 2014.
  3. ^ a b Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03627.
  4. ^ Cic., Pro Archia, III, 5
  5. ^ L'istituto duumriale è attestato ad esempio nel municipium di Ercolano e in quello di Perugia in età cesariana, augustea o anche più tarda. Vd. Laffi, op. cit., p. 227
  6. ^ Plin., Naturalis Historia, III, 99
  7. ^ Laffi, op. cit., p. 228
  8. ^ Y. A. Marano, "Spoliazione di edifici e reimpiego di materiale da costruzione in età romana: le fonti giuridiche", in 'Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego', a cura di E. Pettenò e F. Rinaldi, Grafiche Turato, Padova 2011, su academia.edu. URL consultato il 4 maggio 2014.
  9. ^ Strabone, Geografia, V, 3, 7; Plutarco, Crassus, I, 4-5

Bibliografia modifica

  • Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei, vol. VI, Ulrico Hoepli, editore-libraio della Real Casa e della R. Accademia dei Lincei, Milano, 1895, pagg. 495-442.
  • Bullettino dell'Istituto di diritto romano, anno IX (1896), Roma, L. Pasqualucci, editore, 1896, pagg. 7-22.
  • Nouvelle revue historique de droit français et étranger, vol. XXI, 1897, Schmidt periodicals GmbH, 1985, pagg. 113-16.
  • CIL, I, 590 = Corpus Inscritionum Latinarum, vol. I², pars II, Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem, Berolini apud Georgium Heimerum, 1918, pagg. 475-476-477.
  • Ephemeris epigraphica. Corporis inscriptionum latinarum supplementum, vol. IX, Berolini apud Georgium Reimerum, 1913, pagg. 1-11.
  • Frank Frost Abbott, Allan Chester Johnston, Municipal administration in the Roman Empire, Princeton University Press, Princeton, 1926, pagg. 282-84.
  • (EN) Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 64-65, n. 63.
  • Umberto Laffi, Colonie e municipi nello Stato romano, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2007, pp. 191-231.

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