La riserva legale è una quota del patrimonio netto di una società o di un ente che deve essere accantonata per legge.

Diritto italiano

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In Italia è fatto obbligo alle società di capitali di accantonare una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché di reintegrarla ove sia diminuita[1]. Questa quota sale al 30% per le società cooperative[2].

Le compagnie di assicurazione sono tenute a formare le cosiddette "riserve tecniche", comprendenti le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento; le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione tanto per il ramo vita quanto per il ramo danni[3].

Per le casse di previdenza trasformate ai sensi del D.Lgs. 509/1994[4] è la quota di patrimonio netto, in misura non inferiore a 5 annualità dell'importo delle pensioni in essere, per assicurare la continuità della erogazione delle prestazioni[5] e deve essere investito in titoli e/o obbligazioni facilmente esigibili.

Diritto elvetico

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In Svizzera le compagnie di assicurazione costituiscono la loro riserva legale secondo le indicazioni dell'Autorità di sorveglianza che ne stabilisce l'importo minimo[6].

  1. ^ Codice civile italiano, art. 2430
  2. ^ Codice civile italiano, art. 2545 quater
  3. ^ Codice delle assicurazioni private
  4. ^ D.Lgs.509/1994, art.1 c.4 l.c
  5. ^ D.29/11/2007, art. 5
  6. ^ Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione, art. 26

Bibliografia

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Circolari

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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