Finanziamenti alla Chiesa cattolica in Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 77:
 
Inoltre, per tutti i 15.000 insegnanti di religione cattolica diventati dipendenti pubblici a partire dal 2003, l'eventuale revoca dell'abilitazione da parte dell'Ordinario Diocesano comporta per lo Stato l'obbligo di provvedere al loro impiego alternativo, come accade per tutti gli altri dipendenti pubblici non ritenuti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.<ref>{{Cita web|autore=Camera dei deputati e Senato della Repubblica|url=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-18;186|titolo=Art. 4 - Mobilità|sito=Legge 18 luglio 2003, 186. "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"|accesso=10 dicembre 2011|editore=Normattiva}}</ref>
 
Un appunto a questa ricostruzione: sembra che lo stipendio agli Idr sia un sostegno economico alla Chiesa cattolica. Così come lo sarebbe il riconoscimento del loro ruolo statale. In realtà non è così e la visione appare faziosa.
 
Di fatto gli Idr sono insegnanti della scuola italiana a titolo pieno e la scuola (lo Stato) "stipendia" loro, non la Chiesa cattolica. Certamente, in virtù delle norme concordatarie e derivate gli Idr hanno un vincolo di appartenenza alla Chiesa cattolica (l'idoneità), cui lo Stato ha affidato - con precisi vincoli e motivazioni - l'Irc. Tuttavia questo Irc è svolto "nel quadro delle finalità della scuola", dunque a completamento del curricolo, né più né meno di quanto non sia per le altre materie. Si può discutere a lungo sulle incongruenze della normativa neoconcordataria, ma questo è il quadro ideale e normativo nel quale gli Idr operano: persone "della Chiesa" - cui è richiesta una specifica qualificazione certificata da appositi titoli riconosciuti dallo Stato - che operano nella scuola e a servizio della scuola, perché la scuola stessa possa svolgere in modo completo e corretto il proprio compito.
 
Dipendenti pubblici, certo. da ben prima del 2003. Anche quando non era riconosciuto il ruolo giuridico - tramite concorso - lo erano a tutti gli effetti, sia pure con un incarico annuale. L'anomalia, dopo la revisione concordataria, stava nell'incarico annuale, non è nel ruolo.
 
===Università cattoliche===