Promulgazione: differenze tra le versioni

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Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 15 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
==Rapporto con la ''moral suasion''==
Sulla base della prassi delle lettere con cui il Presidente della Repubblica talvolta accompagna la propria firma alla legge, la dottrina<ref>De Fiores C., 2002. ''Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale in Rivista di diritto costituzionale''. Giappichelli, Torino; Salerno G.M., 2009. ''Preoccupazioni e sollecitazioni» del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta tecnica legislativa'', in Rassegna Parlamentare, III; Romboli R. 2010. ''La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una promulgazione con monito'', in Il Foro italiano n. 6. Zanichelli, Bologna; Ruggeri A., 2002. ''Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?'', in www.forumcostituzionale.it.</ref> ha “costruito” le figure della “promulgazione con monito", della "promulgazione con riserva", della "promulgazione condizionata” e della “promulgazione dissenziente”: tali figure, che sembrano tra loro diversificarsi in base al livello di criticità dei pareri presidenziali, sottintendono un intento cooperativo che ha trovato insufficiente accoglimento durante l'''iter legis'' (mediante la ''moral suasion'') e di cui il Capo dello Stato ritiene opportuno lasciare traccia pubblica al termine della vicenda parlamentare.
 
== Note ==