Pegno: differenze tra le versioni

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* La tesi negativa parte dalla questione se il vincolo di pegno originario possa trasferirsi su un diverso oggetto e se occorra ripetere le formalità di costituzione del pegno (ad es. su titoli che scadono).
:Le [[norme bancarie uniformi]] prevedono il trasferimento del pegno originario sui nuovi titoli: la banca può riscuotere ad esempio i [[Buoni Ordinari del Tesoro]] che scadono nel corso dell'apertura di credito e reimpiegare gli importi riscossi per l'acquisto di nuovi B.O.T. di durata uguale a quelli scaduti, che vanno a sostituire l'oggetto del pegno (essendo fungibili perché non individuati).
:Diversa è la situazione nel pegno regolare, dove il formalismo comporta -a tutela dei creditori concorrenti del garantito- necessariamente una un'ulteriore scrittura costitutiva di garanzia, ponendo il dubbio se, ai fini della [[azione revocatoria]] [[fallimento (ordinamento italiano)|fallimentare]], il pegno sui nuovi titoli sia un pegno ''nuovo''.
* La tesi positiva risale a una sentenza della [[Corte di cassazione]] del [[1998]], che muove dalla considerazione che la cosa data in pegno ha un suo valore, sicché è valido il patto di rotatività a condizione che:
::* il [[negozio giuridico|negozio]] costitutivo di garanzia abbia [[Calendario|data]] certa;