Acquis comunitario: differenze tra le versioni

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L<nowiki>'</nowiki>'''acquis comunitario''', dalla locuzione [[lingua francese|francese]] ''"(droit) acquis communautaire"'' (francese [[Alfabeto Fonetico Internazionale|IPA]] [aˌki kɔmynoˈtɛːʁ]) (traducibile in italiano come "(diritto) acquisito comunitario"), è l'insieme dei [[diritto|diritti]], degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli [[Paesi membri dell'Unione Europea|stati membri]] dell'[[Unione europea]] e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrare a farne parte. I paesi candidati devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi [[ordinamento giuridico|ordinamenti]] nazionali, adattandoli e riformandoli in funzione di esso; devono poi applicarlo a partire dalla data in cui divengono membri della UE a tutti gli effetti.
 
== Descrizione ==
 
L'Unione mantiene integro l'"acquis" comunitario e tende a svilupparlo ulteriormente. Ci sono tuttavia, per alcuni paesi, delle deroghe all'acquis, deroghe, note comunemente come [[Opt-out nell'Unione europea|opt-out]], che sono però eccezionali e limitate: ad esempio alcuni paesi ([[Regno Unito]], [[Danimarca]] e [[Svezia]]) non hanno adottato l'[[euro]], riservandosi di farlo eventualmente in seguito; altri ([[Irlanda]] e [[Regno Unito]]) hanno attuato solo parzialmente le disposizioni degli [[Accordi di Schengen]].
 
V'è, tuttavia, da ricordare che a seguito della modifica dei trattati, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato introdotto il principio di non mantenimento del Acquis da parte delle Istituzioni comunitarie ([[Consiglio dell'Unione Europea|Consiglio]], [[Commissione Europea|Commissione]] e [[Parlamento Europeo]]) nello svolgimento delle loro mansioni legislative, introducendo per le materie a competenza concorrente (e con divieto ad applicare questo nuovo principio nelle materie a competenza esclusiva dell'Unione) la possibilità di una legislazione c.d. regressiva; in ciò statuendo i nuovi trattati che, nelle materie in cui l'Unione e gli Stati Membri hanno potere concorrente a legiferare, le [[Istituzioni dell'Unione europea|Istituzioni dell'Unione]] possono ridurre lo spazio di legiferazione a sè riservata, mediante legislazione regressiva su precedente legislazione propria, in modo tale da restituire ampiezza di [[potere legislativo]] agli Stati Membri nei singoli Ordinamenti Guridici. Con tale espressione, in sintesi, fermo restando che l'acquis comunitario deve essere accettato e perseguito da tutti gli Stati, laddove l'Unione ritenga che nella specifica materia la legislazione concorrente degli Stati membri sia più incisiva (anche nel rispetto del principio di prossimità), può legiferare in senso contrario a quanto precedentemente fatto, in ciò non ravvedendosi una vera regressione della legislazione comunitaria ma una semplice redistribuzione verso il basso (dall'Unione agli Stati Membri) dei poteri nazionali che precedentemente erano stati attribuiti alla stessa.
 
Con tale espressione, in sintesi, fermo restando che l'acquis comunitario deve essere accettato e perseguito da tutti gli Stati, laddove l'Unione ritenga che nella specifica materia la legislazione concorrente degli Stati membri sia più incisiva (anche nel rispetto del [[principio di prossimità]]), può legiferare in senso contrario a quanto precedentemente fatto, in ciò non ravvedendosi una vera regressione della legislazione comunitaria, ma una semplice redistribuzione verso il basso (dall'Unione agli Stati Membri) dei poteri nazionali che precedentemente erano stati attribuiti alla stessa.
__TOC__
 
=== Composizione dell'acquis ===
Esso consta:
*dei principi, degli obiettivi politici e di ciò che è disposto dai trattati e della legislazione applicativa degli stessi;