Linea di successione al trono d'Italia: differenze tra le versioni

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Tuttavia, in casi eccezionali, il Capo della Casa può autorizzare un matrimonio diseguale con il proprio assenso, considerandolo matrimonio dinastico. Un matrimonio, inoltre, può essere dichiarato [[Matrimonio morganatico|morganatico]]: in tal caso il principe contraente matrimonio diseguale mantiene i propri diritti, ma non li trasmette né alla consorte, né alla discendenza.
 
Lo [[Statuto Albertino]] del 1848, che si occupa dei rapporti fra i poteri e fra gli organi dello Stato, non si sofferma sulle leggi di successione e rinvia alle precedenti disposizioni senza dare, a differenza di altre costituzioni coeve, ulteriori specificazioni in merito alla successione.<ref>V. Miceli (1913), ''Principi di diritto costituzionale'', p. 486.</ref> L'art. 2 dello Statuto Albertino, infatti, recita: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica».<ref>[[s:Italia, Regno - Statuto albertino|Il testo dello Statuto Albertino]]</ref> Con legge salica ci si riferisce a quel complesso di norme consuetudinarie che escludono la successione femminile. Le regie lettere patenti non sono perciò contrarie allo Statuto, dal momento che anch'esse prevedono la legge salica, precisandone i criteri di applicazione attraverso la normativa sui matrimoni.<ref>{{Treccani|matrimonio-morganatico|morganàtico, matrimònio|anno=1939|accesso=20 dicembre 2015}}</ref>
 
Di nuovo, a conferma della loro validità, gli articoli inseriti nel [[Codice civile italiano del 1865|Codice Civile del 1865]] e nel [[Codice civile italiano|Codice Civile del 1942]], che prescrivono l'obbligatorietà del regio assenso prima delle nozze.
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In particolare vengono sostenuti i seguenti punti:
*'''Lo Statuto Albertino ha abrogato le precedenti disposizioni'''
*'''Lo Statuto Albertino ha abrogato le precedenti disposizioni'''<br />::Si ritiene che lo Statuto Albertino abbia completamente abrogato le precedenti disposizioni, vale a dire le lettere patenti e il regio editto di Vittorio Amedeo III, cosicché in materia dinastica varrebbe esclusivamente l'art. 2 dello Statuto stesso: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la [[legge salica]]». Il pretesto giuridico per l'invalidità delle regie lettere patenti del [[1780]] riposerebbe nell'articolo 81 dello Statuto, che stabilisce: «Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata».<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm|titolo=Lo Statuto Albertino|accesso=27-09-2010|formato= |lingua= |editore=quirinale.it|opera= |volume= |pagine= |pagina= |data= |anno= |mese= |urlarchivio= |dataarchivio= |id=settembre 2010}}</ref>
 
::Secondo l'interpretazione di Vittorio Emanuele, che si discosta dalla dottrina prevalente nel periodo monarchico,<ref name=autogenerato1 /> le [[leggi dinastiche]] precedenti allo Statuto sono a esso contrarie, e quindi abrogate.<ref name=autogenerato2>[http://www.diesis.it/ufficistampa/comunicato.php?id=1328 Comunicato del portavoce di Emanuele Filiberto] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090616093330/http://www.diesis.it/ufficistampa/comunicato.php?id=1328 |data=16 giugno 2009 }}</ref> Secondo le tesi favorevoli ad Amedeo di Savoia-Aosta la fondatezza della contrarietà allo Statuto non è chiara, dal momento che le regie lettere patenti prevedono la legge salica, precisandone i criteri di applicazione attraverso la normativa sui matrimoni. Inoltre, la legge salica, nella sua accezione più generale, non esclude, bensì contempla, diversi effetti sul piano dinastico a seconda che il matrimonio sia contratto o meno fra pari.<ref>{{Treccani|matrimonio-morganatico|morganàtico, matrimònio|anno=1939|accesso=20 dicembre 2015}}</ref>
*'''Il regime repubblicano ha abrogato le leggi di successione sui matrimoni (ma non le altre)'''<br />Vittorio Emanuele sostiene che le norme sui matrimoni reali, che richiedono il necessario regio assenso, presenti nel Codice civile italiano del 1942, siano decadute con l'entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzione repubblicana]] e non producano più effetti nei riguardi della Casa Reale. Secondo le tesi favorevoli ad Amedeo di Savoia-Aosta la dottrina giuridica prevalente preferisce parlare di articolo non abrogato, bensì divenuto ''inoperante'' nei riguardi dell'ordinamento repubblicano. Vittorio Emanuele non spiegherebbe perché sarebbero decadute soltanto le norme sui matrimoni e non la normativa dinastica nel suo insieme (in particolare, il principio di primogenitura, di cui non si trova traccia esplicita neppure nello Statuto Albertino,<ref>Lo Statuto, infatti, cita la legge salica, la quale di per sé non implica il principio di primogenitura (i [[merovingi]], che introdussero tale legge, procedevano alla spartizione del regno fra tutti i figli maschi del re), a meno che non si interpreti l'articolo, come si fece in epoca monarchica, alla luce delle secolari leggi dinastiche</ref> e la legge salica, contenuta nella costituzione del Regno e abrogata o divenuta inoperante, al pari dell'art. 92 del Codice civile, a seguito del mutamento istituzionale del [[1946]]).
 
*'''Il regime repubblicano ha abrogato le leggi di successione sui matrimoni (ma non le altre)'''
:Vittorio Emanuele non chiarirebbe, inoltre, il motivo per cui egli stesso si appoggi ad altre norme di fatto abrogate o divenute inoperanti per via del regime repubblicano, come il regio decreto del [[1890]]. In una nota, l'ufficio storico araldico della Casa di Vittorio Emanuele sostiene infatti che: «È necessario precisare che in Italia i titoli della Real Casa d'Italia sono stabiliti dalla legge, infatti con R.D. 1º gennaio 1890 S.M. Umberto I stabilì i Titoli e gli Stemmi della Famiglia Reale».<ref>[http://savoia.blastness.com/documents/NOTAARALDAOST120309.pdf Nota araldica.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090617043014/http://savoia.blastness.com/documents/NOTAARALDAOST120309.pdf |data=17 giugno 2009 }}</ref>
::Vittorio Emanuele sostiene che le norme sui matrimoni reali, che richiedono il necessario regio assenso da parte del Capo della Casa, siano decadute con l'entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione Repubblicana]] e non producano più effetti nei riguardi della Casa Reale.
*'''Ogni matrimonio canonico è dinastico'''<br />Secondo Sandro Gherro, professore ordinario di diritto ecclesiastico, il mancato consenso del Capo della Casa non può produrre alcun effetto perché "gli impedimenti a questo [matrimonio canonico, NdR] possono essere stabiliti solo dal Sommo Pontefice".<ref>[http://savoia.blastness.com/intervista.htm Libero, ''Intervista al prof. Gherro'', 6 agosto 2006] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101211114924/http://savoia.blastness.com/intervista.htm |data=11 dicembre 2010 }}</ref>
 
::Vittorio Emanuele, tuttavia, non chiarirebbe, inoltre, il motivo per cui egli stesso si appoggi ad altre norme di fatto abrogate o divenute inoperanti per via del regime repubblicano, come il regio decreto del [[1890]]. In una nota, l'ufficio storico araldico della Casa di Vittorio Emanuele sostiene infatti che: «È necessario precisare che in Italia i titoli della Real Casa d'Italia sono stabiliti dalla legge, infatti con R.D. 1º gennaio 1890 S.M. Umberto I stabilì i Titoli e gli Stemmi della Famiglia Reale».<ref>[http://savoia.blastness.com/documents/NOTAARALDAOST120309.pdf Nota araldica.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090617043014/http://savoia.blastness.com/documents/NOTAARALDAOST120309.pdf |data=17 giugno 2009 }}</ref>
:Secondo questa tesi, le ripetute ammonizioni<ref>[http://www.crocerealedisavoia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=58 Le lettere di Umberto II sui matrimoni in Casa Savoia]</ref> di [[Umberto II d'Italia|Umberto II]] circa la decadenza automatica a seguito di un matrimonio diseguale non autorizzato, non hanno valore.<ref name=autogenerato2 /> Secondo le tesi favorevoli ad Amedeo di Savoia-Aosta queste argomentazioni non coglierebbero le differenze tra gli effetti [[matrimonio canonico|canonici]], quelli [[Matrimonio civile|civili]] e quelli [[leggi dinastiche|dinastici]] del matrimonio: l'autorità ecclesiastica è competente esclusivamente per gli effetti canonici.
*'''Le contraddizioni di Amedeo di Savoia-Aosta'''<br />Vittorio Emanuele sostiene che le dichiarazioni a volte contraddittorie di [[Amedeo di Savoia-Aosta (1943)|Amedeo di Savoia-Aosta]] abbiano favorito il consolidamento del suo status di Capo della Casa. Amedeo infatti, in alcuni contesti, ha in passato sostenuto con alcune dichiarazioni le tesi di Vittorio Emanuele, anche ponendosi in contrasto con la [[Consulta dei Senatori del Regno]] presieduta da [[Aldo Alessandro Mola]]. In un'intervista al [[Corriere della Sera]], nel [[2002]], egli dichiarava, alla domanda di Giuliano Gallo di proporsi come candidato all'ipotetico trono d'Italia: «Se il popolo italiano dovesse chiedermelo ''e mio cugino rinunciasse ai suoi diritti'' sarei pronto ad assumere anche le mie responsabilità dinastiche.»<ref>Amedeo di Savoia: pronto alla politica, il mio modello è Simeone di Bulgaria, Corriere della Sera del 9 ottobre 2002</ref><br />Sempre nel [[2002]], nel suo libro-intervista, Amedeo dichiarava: «il capo della Casa è mio cugino Vittorio Emanuele e dopo di lui, l'erede è suo figlio Emanuele Filiberto».<ref>Amedeo di Savoia, Proposta per l'Italia, a cura di Fabio Torriero, Edizioni Il Minotauro, 2002, p. 88</ref>
*'''La testimonianza della regina Maria José, vedova di re Umberto II'''<br />In un'intervista successiva alla morte di [[Umberto II d'Italia|Umberto II]] al settimanale ''Point de Vue'', recentemente riproposta, la [[Maria José del Belgio|regina Maria José]] smentì le pretese di [[Amedeo di Savoia-Aosta (1943)|Amedeo di Savoia-Aosta]]: «Re Umberto non si espresse mai su questa questione di Amedeo, era cosa inesistente. Anzi, nelle ultime settimane di vita era molto vicino al piccolo Emanuele Filiberto che vedeva come continuatore della Dinastia e come possibile Re d'Italia...».<ref>Point de Vue n. 3026, luglio 2006</ref>
*'''L'esilio subìto legittima la successione di Vittorio Emanuele'''<br />Vittorio Emanuele sostiene che la prova per eccellenza del fatto che sia lui il Capo della Casa è data dall'esilio inflitto a lui e a suo figlio fino al [[2002]] dall'ordinamento repubblicano.<ref>la [http://savoia.blastness.com/notalettere.htm nota del portavoce di Emanuele Filiberto] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101211184515/http://savoia.blastness.com/notalettere.htm |data=11 dicembre 2010 }} parla di "inequivocabili specificazioni interpretative che la stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell'individuare siffatta successione: laddove ha comminato l'esilio ad Umberto II, a suo figlio e al non ancora nato figlio di suo figlio".</ref> La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana sanciva, al secondo comma, che: "Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale".<ref>[http://www.governo.it/Governo/Costituzione/note.html#51 Costituzione della Repubblica, XIII disposizione transitoria e finale]</ref> Per ex re di Casa Savoia si intesero, nell'interpretazione dell'articolo successiva all'entrata in vigore della Carta costituzionale, i soli re Umberto II e Vittorio Emanuele III, non includendo, di conseguenza, gli altri re che li precedettero o che regnarono su altri troni (Spagna e Croazia, da cui discendono i Savoia del ramo Aosta).
 
*'''Ogni matrimonio canonico è dinastico'''
:I sostenitori di Amedeo di Savoia hanno fatto notare che la Costituzione parla di ''discendenti'' maschi, e non di successori. Questi, infatti, possono non discendere, come nel caso del ramo Aosta, dagli ultimi sovrani italiani, ma ciò non significa che non abbiano diritti in merito di successione dinastica. Al contrario, i ''discendenti'' possono non essere chiamati alla successione, come nel caso dei figli di Vittorio Emanuele II e di [[Rosa Vercellana]].
*'''Ogni matrimonio canonico è dinastico'''<br />::Secondo Sandro Gherro, professore ordinario di diritto ecclesiastico, il mancato consenso del Capo della Casa non può produrre alcun effetto perché "gli impedimenti a questo [matrimonio canonico, NdR] possono essere stabiliti solo dal Sommo Pontefice".<ref>[http://savoia.blastness.com/intervista.htm Libero, ''Intervista al prof. Gherro'', 6 agosto 2006] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101211114924/http://savoia.blastness.com/intervista.htm |data=11 dicembre 2010 }}</ref> Secondo questa tesi, le ripetute ammonizioni<ref>[http://www.crocerealedisavoia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=58 Le lettere di Umberto II sui matrimoni in Casa Savoia]</ref> di [[Umberto II d'Italia|Umberto II]] circa la decadenza automatica a seguito di un matrimonio diseguale non autorizzato, non hanno valore.<ref name=autogenerato2 />
 
*'''Le contraddizioni di Amedeo di Savoia-Aosta'''
*'''Validità della deposizione di Umberto II da parte di Vittorio Emanuele'''<br />Altri sostengono la legittimità dell'atto con il quale Vittorio Emanuele, su consiglio del gran maestro del [[Grande Oriente d'Italia]], depose il padre poco prima di sposare Marina Doria. In tal modo egli elevò la fidanzata borghese alla condizione di duchessa e la sposò senza necessitare dell'assenso paterno.
*'''Le contraddizioni di Amedeo di Savoia-Aosta'''<br />::Vittorio Emanuele sostiene che le dichiarazioni a volte contraddittorie di [[Amedeo di Savoia-Aosta (1943)|Amedeo di Savoia-Aosta]] abbiano favorito il consolidamento del suo status di Capo della Casa. Amedeo infatti, in alcuni contesti, ha in passato sostenutosostenne con alcune dichiarazioni le tesi di Vittorio Emanuele, anche ponendosi in contrasto con la [[Consulta dei Senatori del Regno]] presieduta da [[Aldo Alessandro Mola]]. In un'intervista al [[Corriere della Sera]], nel [[2002]], egli dichiarava, alla domanda di Giuliano Gallo di proporsi come candidato all'ipotetico trono d'Italia: «Se il popolo italiano dovesse chiedermelo ''e mio cugino rinunciasse ai suoi diritti'' sarei pronto ad assumere anche le mie responsabilità dinastiche.».<ref>Amedeo di Savoia: pronto alla politica, il mio modello è Simeone di Bulgaria, Corriere della Sera del 9 ottobre 2002</ref><br />Sempre nel [[2002]], nel suo libro-intervista, Amedeo dichiarava: «il capo della Casa è mio cugino Vittorio Emanuele e dopo di lui, l'erede è suo figlio Emanuele Filiberto».<ref>Amedeo di Savoia, Proposta per l'Italia, a cura di Fabio Torriero, Edizioni Il Minotauro, 2002, p. 88</ref>
*'''Le normativa matrimoniale di Casa Savoia è arcaica e quindi non ha valore'''<br />Un'argomentazione ricorrente di Emanuele Filiberto è quella relativa al fatto che la normativa matrimoniale di Casa Savoia sia molto antica, e, quindi, automaticamente priva di valore. Secondo le tesi favorevoli ad Amedeo di Savoia-Aosta si ribatte che anche la dinastia sabauda sia molto antica, così come il principio di primogenitura, la legge salica, e, in generale, il [[Monarchia|principio monarchico]]; inoltre, la disposizione sul regio assenso è contenuta in un Codice relativamente recente (1942), tuttora vigente in Italia, e posteriore allo Statuto Albertino del 1848 o al regio decreto sui titoli e gli stemmi della Casa reale del 1890, cui i sostenitori di Vittorio Emanuele fanno ricorso.
 
*'''Altre dichiarazioni'''<br />Spesso Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno sostenuto in pubblico che Casa Savoia non ha mai avuto leggi di successione relative al matrimonio e al regio assenso.
*'''La testimonianza della regina Maria José, vedova di re Umberto II'''
*'''La testimonianza della regina Maria José, vedova di re Umberto II'''<br />::In un'intervista successiva alla morte di [[Umberto II d'Italia|Umberto II]] al settimanale ''Point de Vue'', recentemente riproposta, la [[Maria José del Belgio|regina Maria José]] smentì le pretese di [[Amedeo di Savoia-Aosta (1943)|Amedeo di Savoia-Aosta]]: «Re Umberto non si espresse mai su questa questione di Amedeo, era cosa inesistente. Anzi, nelle ultime settimane di vita era molto vicino al piccolo Emanuele Filiberto che vedeva come continuatore della Dinastia e come possibile Re d'Italia...».<ref>Point de Vue n. 3026, luglio 2006</ref>
 
*'''L'esilio subìto legittima la successione di Vittorio Emanuele'''
*'''L'esilio subìto legittima la successione di Vittorio Emanuele'''<br />::Vittorio Emanuele sostiene che la prova per eccellenza del fatto che sia lui il Capo della Casa è data dall'esilio inflitto a lui e a suo figlio fino al [[2002]] dall'ordinamento repubblicano.<ref>la [http://savoia.blastness.com/notalettere.htm nota del portavoce di Emanuele Filiberto] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101211184515/http://savoia.blastness.com/notalettere.htm |data=11 dicembre 2010 }} parla di "inequivocabili specificazioni interpretative che la stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell'individuare siffatta successione: laddove ha comminato l'esilio ad Umberto II, a suo figlio e al non ancora nato figlio di suo figlio".</ref> La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana sanciva, al secondo comma, che: "Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale".<ref>[http://www.governo.it/Governo/Costituzione/note.html#51 Costituzione della Repubblica, XIII disposizione transitoria e finale]</ref> Per ex re di Casa Savoia si intesero, nell'interpretazione dell'articolo successiva all'entrata in vigore della Carta costituzionaleCostituzionale, i soli re Umberto II e Vittorio Emanuele III, non includendo, di conseguenza, gli altri re che li precedettero o che regnarono su altri troni (Spagna e Croazia, da cui discendono i Savoia del ramo Aosta).
 
*'''Validità della deposizione di Umberto II da parte di Vittorio Emanuele'''
*'''Validità della deposizione di Umberto II da parte di Vittorio Emanuele'''<br />::Altri sostengono la legittimità dell'atto con il quale Vittorio Emanuele, su consiglio del gran maestro del [[Grande Oriente d'Italia]], depose il padre Umberto II poco prima di sposare Marina Doria. In tal modo egli elevò la fidanzata borghese alla condizione di duchessa e la sposò senza necessitare dell'assenso paterno.
 
*'''Le normativa matrimoniale di Casa Savoia è arcaica e quindi non ha valore'''
::Un'argomentazione ricorrente di Emanuele Filiberto è quella relativa al fatto che la normativa matrimoniale di Casa Savoia sia molto antica, e, quindi, ormai superata e priva di valore.
 
*'''Altre dichiarazioni'''
*'''Altre dichiarazioni'''<br />::Spesso Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno sostenuto in pubblico che Casa Savoia non ha mai avuto leggi di successione relative al matrimonio e al regio assenso.
 
Vittorio Emanuele, con un decreto del 28 dicembre 2019, ha "adeguato alle norme comunitarie sull'uguaglianza di genere" la legge salica.<ref>{{cita web|url=http://consulta.altervista.org/3-DecretoLeggediSuccessione.pdf|titolo=Decreto Legge di Successione del 28 dicembre 2019|accesso=18 gennaio 2020}}</ref> La linea di successione dinastica, secondo i sostenitori di Vittorio Emanuele, sarebbe pertanto la seguente: