Voto di preferenza: differenze tra le versioni

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=== Italia ===
In [[Italia]], la [[Legge elettorale italiana del 1946|legge elettorale proporzionale]] promulgata nel [[1946]] per le [[elezioni legislative]] prevedeva la possibilità di esprimere fino a quattro voti di preferenza, scrivendo sulla scheda elettorale i cognomi dei candidati prescelti oppure i loro numeri di lista. Il [[Referendum abrogativo del 1991 in Italia|referendum tenutosi nel 1991]] aveva modificato la legge consentendo un solo voto di preferenza; questa modifica fu applicata unicamente durante le elezioni politiche del 1992 in quanto prima delle elezioni svoltesi nel [[1994]] venne varata una nuova legge elettorale che introduceva un sistema misto maggioritario-proporzionale con liste bloccate, eliminando quindi completamente il voto di preferenza. Anche la successiva legge elettorale entrata in vigore nel [[2005]] ha mantenuto il sistema delle liste bloccate. Il voto di preferenza è invece tuttora previsto dai sistemi elettorali usati per le [[elezioni comunali]], [[elezioni regionali|regionali]] ed [[parlamento europeo|europee]].
 
Il dibattito italiano intorno alla possibilità di reintrodurre il voto di preferenza, animatosi soprattutto in occasione dell’elaborazione dell’[[Legge elettorale italiana del 2015|Italicum]], vede due fronti contrapposti sui diversi aspetti controversi. Innanzitutto, in riferimento alla rappresentatività e al mantenimento del legame con il territorio: se per alcuni il voto di preferenza è l’unico modello in grado di garantirli,<ref>{{Cita web|url=http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2014/01/Non-si-può-rinunciare-alle-preferenze-s.-passigli-stampa.pdf|titolo=Non si può rinunciare alle preferenze|cognome=Passigli|nome=Stefano|sito=La Stampa|data=30 gennaio 2014}}</ref> per i contrari, invece, la maggiore rappresentatività delle preferenze è un mito da sfatare, lo dimostrerebbe il fatto che la maggior parte dei paesi democratici opta per sistemi elettorali diversi senza che venga messa in dubbio la loro capacità rappresentativa. Per questi ultimi, il vero elemento discriminante dei sistemi sembrerebbe riguardare la fase della selezione dei candidati: con le preferenze ciascun candidato affronta la competizione elettorale autonomamente (anche in dissenso col partito), mentre con le liste i candidati sono soltanto quelli graditi ai partiti. Quindi si avrà un Parlamento di nominati e non di eletti, ovvero la rappresentatività sarà intermediata dal partito in coerenza con le norme costituzionali.<ref>{{Cita web|url=http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/interviste/item/707-la-nuova-legge-elettorale-l-italicum-al-vaglio-del-senato-intervista-al-prof-celotto|titolo=La nuova legge elettorale. L'Italicum al vaglio del Senato|autore=Roberta Nardi, Riccardo Aiello|sito=La voce del Diritto|data=2 settembre 2014}}</ref>