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[[File:Chiesa SS Salvatore di Caggiano 04.JPG|thumb|Esempio di patronato nella chiesa del SS. Salvatore in [[Caggiano]] ([[Provincia di Salerno|SA]])]]
Il '''giuspatronato''' [dalla locuzione latina ''ius patronatus'', «diritto di patronato»] è un istituto giuridico esistito in passato che si applicaapplicava a un [[beneficio ecclesiastico]]. In particolare riguardariguardava la relazione tra il beneficio (un [[altare]] all’internoall'interno di una chiesa, o anche una [[Chiesa (architettura)|chiesa]] parrocchiale) e colui (soggetto collettivo o persona fisica) che haaveva costituito la dote patrimoniale del beneficio stesso. Con tale diritto, ad esempio, coloro che dotavano un altare o una cappella, disponevano anche del beneficiato. Nel caso di una chiesa, chi ne promuoveva la costruzione ne diventava “patrono” e aveva il diritto di nominare il sacerdote, cui avrebbe assicurato il sostentamento.
 
Con tale diritto coloro che dotavano un altare o una cappella, disponevano anche del beneficiato.
 
Nel caso di una chiesa, chi promuoveva la costruzione della chiesa diventava “patrono” di quel beneficio ed aveva il diritto di nominare il sacerdote, cui avrebbe assicurato il sostentamento.
 
==Presupposti giuridici==
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Il giuspatronato garantiva sostanzialmente ai suoi detentori tre diversi privilegi<ref>{{cita web|url=http://www.storiadellachiesa.it/glossary/giuspatronato-e-la-chiesa-in-italia/|titolo=Giuspatronato|accesso=4 aprile 2020}}</ref>:
*l'onore (consistente nell'obbligo da parte dei rettori di recitare preghiere particolari per la salute spirituale del patrono e dei suoi familiari);
*la pensione (se il patrono era laico aveva diritto a riscuotere le rendite del beneficio);
*la presentazione del rettore (lo ''ius patronatus'' era associato allo ''ius presentandi'' cioè il diritto da parte della famiglia di presentare il [[sacerdote]] o il [[chierico]] adatto ad essere ''investito'', cioè a possedere il beneficio).
 
Di fatto, secondo il [[diritto consuetudinario]], il giuspatronato era una “cosa”: poteva essere frazionato in quote, poteva essere trasmesso ai successori legittimi, oppure donato (la vendita invece era vietata).
 
==OrigineOrigini storiche==
La storia del Dirittodiritto di patronato come istituzione giuridica risale all'[[Alto Medioevo]]. EraSpesso era legato spesso a posizioni di potere deidella [[nobile|nobiliclasse nobiliare]]. Altre volte nasceva come diritto da lasciti testamentari, in questo caso poteva essere anche un [[borghese (famiglia)|borghese]] ad esercitare il diritto ("giuspatronato privato").
 
La sua istituzione si deve a [[papa Alessandro III]] (1159 – 1181), il quale consolidò la proprietà dei fondatori e dei loro successori, ma migliorò anche i diritti di utilizzo del beneficio da parte dei parroci. Al proprietario della chiesa fatta erigere sul terreno di proprietà venne accordato il diritto di proporre il candidato religioso (o di opporre il proprio veto su un certo candidato);, fermo restando che l'incarico doveva essere conferito dal [[vescovo]]. Come manifestazione della gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori, il pontefice concesse ai nobili che restauravano chiese e conventi lo "''ius spirituali annexum"''. Con l'abolizione della [[feudalità]] questo diritto fu spesso esteso alle [[parrocchia|comunità parrocchiali]], mediante convenzioni con la diocesi<ref>
 
Con l'abolizione della feudalità questo diritto fu spesso esteso alle comunità parrocchiali, mediante convenzioni con la diocesi<ref>
{{cita web|url=http://www.sorrentopost.com/elezione-parroco-dio-ci-liberi-campagna-elettorale-preti-nuove-futili-dispute-allinterno-chiesa/|titolo=Elezione del parroco? Dio ci liberi da una campagna elettorale tra preti o da nuove futili dispute all'interno della Chiesa|accesso=4 aprile 2020}}</ref>.
 
Durante il dominio napoleonico sull'Italia furono approvate delle leggi che tendevano ad abolire il giuspatronato, ma la breve durata dell'impero impedì che si radicassero. <br/>
Furono le leggi di [[eversione dello statodell'asse ecclesiastico]] a far cessare l'istituto in larga parte d'Italia. In particolare la legge 15 agosto 1867, n. 3848 assegnò ai patroni laici la facoltà di rientrare in pieno possesso dei beni concessi in dote ai benefici ecclesiastici pagando allo Stato l'equivalente di un terzo del loro valore.
 
Nel [[1917]] si decise di limitare normativamente tali privilegi: la revisione del [[codice di diritto canonico]] di tale anno proibisce al canone 1450 la costituzione di nuovi patronati (tollerando però quelli in vigore), mentre il canone 1451 raccomanda agli ordinari di esortare i patroni (in modo però non vincolante) a rinunciare al proprio diritto in cambio di suffragi spirituali.
 
Nel [[1969]] [[papa Paolo VI]] invitò ulteriormente a rivedere le convenzioni giuspatronali rimaste vigenti; le normative in materia furono poi completamente espunte dal codice di diritto canonico nella riedizione del [[1983]].
 
Nel [[1917]] sianche la Chiesa decise di limitare normativamente tali privilegi: la revisione del [[codice di diritto canonico]] di tale anno proibisceproibì al canone 1450 la costituzione di nuovi patronati (tollerando però quelli in vigore), mentre il canone 1451 raccomandaconsigliò agli ordinari di esortare i patroni (in modo però non vincolante) a rinunciare al proprio diritto in cambio di suffragi spirituali. Nel [[1969]] [[papa Paolo VI]] invitò ulteriormente a rivedere le convenzioni giuspatronali rimaste vigenti; le normative in materia furono poi completamente espunte dal codice di diritto canonico nella riedizione del [[1983]].<br/>
Gli antichi diritti di patronato popolare sopravvissero soltanto nelle aree periferiche.
 
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== Situazione attuale ==
{{L|cattolicesimo|arg2=diritto|giugno 2017}}
Nel [[2014]] erano presenti in tutto il mondo 21 parrocchie sorrette da giuspatronato, di cui 7sette nell'[[arcidiocesiArcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia]], istituitiistituite all'inizio del [[XIII secolo,]]: Santa Maria del Lauro a [[Meta (Italia)|Meta]], San Michele Arcangelo, Santissima Trinità e Santa Maria di Galatea a [[Piano di Sorrento]], quella di Santa Maria delle Grazie di Trasaella e dei Santi Prisco e Agnello a [[Sant'Agnello]] e quella di Santa Maria di Casarlano a [[Sorrento]]<ref name="ilmattino.it">[https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sant_agnello_parroco_si_dimette_stato_eletto_dai_fedeli_1998-2619509.html]</ref>
<ref>[http://www.caprinews.org/articolo/146212/meta-sorrento-raccolta-di-firme-per-le-elezioni Positano News - Meta Sorrento raccolta di firme per le elezioni del parroco<!-- Titolo generato automaticamente -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141104114305/http://www.caprinews.org/articolo/146212/meta-sorrento-raccolta-di-firme-per-le-elezioni |data=4 novembre 2014 }}</ref>. Sussiste anche nella parrocchia della città di [[Asiago]] (VI).
 
È tuttora presente anche nel comune di [[Rolo]] (Re[[Provincia di Reggio nell'Emilia|Reggio Emilia]]), dove l'ultimo feudatario, Gaetano Sessi, lasciò nel 1776 alla comunità il diritto di nomina dell'arciprete della pieve. Il diritto era di pertinenza della famiglia Sessi dal 1446. È presente inoltre nella [[Diocesi di Ischia]] nei comuni di [[Casamicciola Terme]] per la Basilica Pontificia di Santa Maria Maddalena Penitente e di [[Forio d'Ischia]] per la Basilica Pontificia di San Vito Martire.
 
DettoIl privilegio di giuspatronato, per lungo tempo solo nominale, è stato di recente rivendicato dalle comunità parrocchiali dell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e dalla diocesi di Ischia.
 
L'ultimo sacerdote eletto in Italia fu nel [[2007]] don Marino De Rosa, parroco della parrocchia della Santissima Trinità di Mortora, a [[Piano di Sorrento]], nell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia<ref name="ilmattino.it" />.
 
==Note==