Provincia ecclesiastica: differenze tra le versioni

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Anticamente, i vescovi di sedi suffraganee avevano obblighi di carattere [[Diritto canonico|canonico]] nei confronti del metropolita. Dopo il [[Concilio Vaticano II]], il rapporto tra sedi suffraganee e metropolitane è principalmente formale, testimone, tutt'al più, del legame storico che ha legato tra loro le varie sedi episcopali. Il [[Codice di diritto canonico]] assegna tuttavia al metropolita alcune limitate funzioni:<ref>Codice di diritto canonico, canone 436, par. 1.</ref>
* vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi;
* effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la [[visita canonicapastorale]] nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri;
* nominare l'[[Amministratore diocesano|amministratore della cattedra episcopale]] resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni.