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Con il termine delisting si indica la rimozione di un titolo azionario dal mercato su cui è quotato, il titolo in oggetto cesserà quindi di essere negoziato sul mercato regolamentato.▼
Il ritiro dalle negoziazioni dei titoli della società può avvenire per volontà dell'azionista di maggioranza della società o per decisione di Borsa Italiana a causa di irregolarità negli scambi.▼
L'operazione di delisting ha un senso quando si ritiene che, per vari motivi, le azioni della società non siano state fino a quel momento adeguatamente apprezzate dal mercato azionario.▼
Il termine differisce da translisting, che significa invece passaggio da un mercato regolamentato a un altro (quindi da una borsa a un'altra).▼
== Descrizione ==
Secondo la normativa italiana, un titolo quotato su un mercato azionario regolamentato può essere revocato dalla quotazione per decisione di [[Borsa Italiana]], a causa del venir meno dei requisiti necessari alla permanenza sul listino o, in alternativa, la revoca dalle contrattazioni può essere richiesta volontariamente da parte della società e avallata dall'organo di controllo.▼
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▲Il ritiro dalle negoziazioni dei titoli della società può avvenire per volontà dell'azionista di maggioranza della società o per decisione
▲L'operazione
== Cause e motivazioni ==
La motivazione principale che sta alla base della decisione, da parte di un operatore di private equity, di delistare una società è riferita alla sistematica sottovalutazione del titolo da parte del mercato. E con ciò non si intende semplicemente un periodo di depressione del listino di riferimento o del settore ma, piuttosto, un disinteresse continuo del mercato per le azioni dell'
Nel caso di riduzione del flottante sotto il limite minimo a seguito di offerta pubblica di acquisto, il regolamento di Borsa Italiana prevede esplicitamente la revoca dalla quotazione. In particolare, nei casi in cui, a seguito della realizzazione di OPA residuale obbligatoria prevista per chi detenga una partecipazione superiore al 90% (art. 108 Testo Unico della Finanza) o a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto da parte di un offerente che detenga più del 95% del capitale sociale (art. 111 Testo Unico della Finanza). La revoca, in questi casi, è operativa dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta.▼
▲La motivazione principale che sta alla base della decisione, da parte di un operatore di private equity, di delistare una società è riferita alla sistematica sottovalutazione del titolo da parte del mercato. E con ciò non si intende semplicemente un periodo di depressione del listino di riferimento o del settore ma, piuttosto, un disinteresse continuo del mercato per le azioni dell'azienda target.
La sottovalutazione dei titoli può essere dovuta a situazioni di possibile crisi nella società oppure, nel caso di un'azienda che non presenta problemi, può essere legata a problemi di operatività del mercato e alla presenza di una proprietà cosiddetta dormiente.
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* politiche di investimento: in questo ambito, i principali investitori istituzionali, dirigono la loro attenzione verso le imprese a grande capitalizzazione perché avendo titoli più liquidi, permettono un facile smobilizzo.
Tutti questi fattori portano a una situazione di underperformance di alcune società, generalmente di media e piccola capitalizzazione, e rendono possibile l'attuazione di operazioni di delisting da parte di operatori di ''[[private equity]]''. La presenza di una proprietà dormiente, invece, concorre alla sottovalutazione dei titoli societari a causa dell'incapacità, del management e degli azionisti di riferimento, di sfruttare a pieno le capacità dell'azienda. In questi casi in cui il mercato sconta nel prezzo l'inadeguato ritmo di crescita indotto dal management e dagli azionisti di controllo, la società potrebbe trarre beneficio nel ritirarsi dal listino.
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=== Italia ===
▲Secondo la normativa italiana, un titolo quotato su un mercato azionario regolamentato può essere revocato dalla quotazione per decisione di [[Borsa Italiana]], a causa del venir meno dei requisiti necessari alla permanenza sul listino o, in alternativa, la revoca dalle contrattazioni può essere richiesta volontariamente da parte della società e avallata dall'organo di controllo.
Nella ipotesi la società intetessata faccia parte si un gruppo di imprese, nel caso di riduzione del [[flottante]] sotto il limite minimo a seguito di offerta pubblica di acquisto, il regolamento di Borsa Italiana prevede esplicitamente la revoca dalla quotazione. Un'altra ipitesi è quella tramite fusione per incorporazione dell'azienda target in un'altra società che può essere quotata o non quotata.
È possibile recedere dalle imprese collegate anche se è stata la capogruppo a deliberare una trasformazione del suo oggetto sociale alterando direttamente le condizioni economiche della controllata. (art. 2497-quater C.C.)▼
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▲Il termine differisce da translisting, che significa invece passaggio da un mercato regolamentato a un altro (quindi da una borsa a un'altra).
▲È possibile recedere dalle imprese collegate anche se è stata la capogruppo a deliberare una trasformazione del suo oggetto sociale alterando direttamente le condizioni economiche della controllata. (art. 2497-quater
== Voci correlate ==
* [[Azione (economia)]]
* [[Borsa valori]]
* [[Leveraged buyout]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|economia}}
[[Categoria:Diritto commerciale]]
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