Chiesa particolare: differenze tra le versioni

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{{Citazione|Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le [[diocesi]], alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la [[prelatura territoriale]] e l'[[abbazia territoriale]], il [[vicariato apostolico]] e la [[prefettura apostolica]] e altresì l'[[amministrazione apostolica]] eretta stabilmente.|Canone 368}}
 
Il termine "chiese particolari" si riferisce anzitutto alla [[diocesi]], che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" ''[[Christus Dominus]]'' è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica".<ref>[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html ''ChristuChristus Dominus''], articolo 11.</ref> Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.
 
Il [[Codice di diritto canonico]] amplia ulteriormente il discorso, affermando che alle diocesi "vengono assimilate" le prelature territoriali, le abbazie territoriali, i vicariati apostolici, le prefetture apostoliche e le amministrazioni apostoliche erette stabilmente. L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di [[popolo di Dio]] siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad esse si applica, ''mutatis mutandis'', il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per alcune di queste circoscrizioni è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari]</ref>