Giudice dell'udienza preliminare: differenze tra le versioni

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Il '''giudice dell'udienza preliminare''' (in acronimo '''GUP''') in [[Italia]] è la [[giudice|figura preposta]] a decidere, durante l'[[udienza preliminare]], sulla richiesta del [[pubblico ministero]] di [[rinvio a giudizio|rinviare a giudizio]] l'indagato.
 
FiguraQuesta figura venne introdotta con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale di cui al DPR 22 settembre 1988, n. 447, e presiede l'[[udienza preliminare]].
 
== Funzione ==