Apprendista: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|luglio 2020|L'apprendista di certo non esiste solo nell'ordinamento italiano|arg2=lavoro}}{{F|lavoro|arg2=italia|maggio 2015}}
L<nowiki>'</nowiki>'''apprendista''', nel [[diritto del lavoro italiano]], è una persona che svolga una data attività lavorativa a seguito della stipulazione di un [[contratto di apprendistato]].
 
=Disciplina normativa =
 
== Disciplina normativa ==
{{Vedi anche|Contratto di apprendistato}}
La [[legge Biagi]] delegava il governo a riordinare e razionalizzare i contratti e contenuto formativo e, nel rispetto dei criteri del [[pacchetto Treu]]. In attuazione della legge delega, il [[d.lgs 10 settembre 2003, n. 276]], agli articoli da 47 a 53, prevedeva tre tipologie contrattuali di apprendistato professionalizzanti:
* contratto di apprendistato per adempiere il diritto-dovere di istruzione e formazione;
* contratto di apprendistato professionalizzanti per il conseguimento di una qualificazione fa attraverso formazione sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale;
* contratto di apprendistato per acquisire un diploma o per percorsi di alta formazione.
 
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Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, oppure a partire dal compimento dei 17 anni se sono in possesso di una qualifica professionale conseguita fra quelle previste dalla legge.
 
Riguardo al numero degli apprendisti e la legge conferma che datore di lavoro non possono superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate servizio.
L'accordo per il terziario vincola l'assunzione di apprendisti al mantenimento servizio di almeno 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti salvo ne sia scaduto uno soltanto.
 
=== Durata ===
La durata del periodo di apprendistato è fissata dagli accordi di settore in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, e al bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate.
Il contratto nazionale dei chimici del 28 maggio 2004 prevede che il periodo di apprendistato possa durare da un minimo di due anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità a conseguire fino quattro anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore, non coerente con la progressione.
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In caso di inadempienza dipendente dal datore di lavoro, questi è tenuto a corrispondere la differenza fra la contribuzione versata e quella pienamente spettante, maggiorata di una sanzione del 100.
 
=== Fruizione delle ore e inquadramento ===
==== Chimica ====
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale alla professione da svolgere sono prioritariamente oggetto di formazione interna. Le 120 ore anno di formazione previste dal decreto n.276/2003 devono intendersi come ore annue medie.
I dipendenti sono inquadrati con una categoria inferiore rispetto a quella relativa alla professionalità ad acquisire.
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Per la durata del contratto non viene corrisposto alcuna indennità di posizione organizzativa.
 
Per il settore lubrificanti-GPL, le categorie inferiori possono essere due livelli.
==== Terziario ====
Rientrano nel conteggio delle 120 ore anno di formazione e anche le attività svolte presso più datore di lavoro va o istituti di formazione accreditati.
I dipendenti hanno un inquadramento di due livelli inferiore per la prima metà del periodo di apprendistato e di un livello per la seconda metà.
 
==== Edile ====
La formazione è normalmente svolta presso la Scuola Edile locale.
 
L'impegno formativo è ridotto 80 ore e per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idonea l'attività da svolgere e, comprensive della formazione destinata alla sicurezza.
 
L'apprendista è inquadrato al primo livello per il conseguimento del secondo e terzo livello; al secondo livello per il conseguimento del quarto; al terzo livello per il conseguimento del quinto.
==== Calzature ====
L'inquadramento al trattamento economico avvengono: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante e due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto; nel terzo e ultimo periodo, inquadramento al livello di destinazione finale.
 
== Voci correlate ==
* [[Apprendistato]]
* [[Contratto di apprendistato]]