Costituzione siciliana del 1812: differenze tra le versioni

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=== La divisione dei poteri ===
Il testo del 1812 prevedeva un potere legislativo attribuito a due camere,assemblee: unala Camera dei Comunicomuni (corrispondente all'ultimo Braccio, detto demaniale) eleggibile con [[voto censitario]] e palese, e l'altra deila [[Camera dei Pari delpari (Regno di Sicilia)|PariCamera dei pari]] (dove si accorpano primo e secondo Braccio, rispettivamente ecclesiastico e feudale e militare), e le cui cariche erano vitalizie e di nomina regia. Al Capo XIX della costituzione era stabilito che "''ogni proposta relativa a sussidi e imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni. Quella de' Pari avrà solamente il diritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna"''.
 
L'esecutivo era nominato dal re ed un giudiziario composto di togati indipendenti soltanto formalmente. Le camere erano convocate dal re, almeno una volta all'anno e le leggi da esse approvate erano suscettibili di [[veto]] da parte del monarca.
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* [[Carlo Cottone]]
* [[Giovanni Aceto Cattani]]
* [[Camera dei Pari delpari (Regno di Sicilia)]]
* [[Storia della Sicilia borbonica]]
* [[Costituzione siciliana del 1848]]