Legge Calderoli: differenze tra le versioni
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è vero... |
che l'abbia o non l'abbia legalmente non cambia nulla. |
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Prevedeva inoltre la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni.
Il programma e il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di ''Capo della coalizione''. Egli tecnicamente non è candidato alla [[Presidenza del Consiglio dei ministri]], poiché spetta al [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] la nomina a quell'incarico; per l'ex presidente della Repubblica, [[Francesco Cossiga]], la parte del Porcellum che introdusse l'indicazione del capo della coalizione era incostituzionale per violazione delle prerogative quirinalizie nella scelta del Presidente del consiglio<ref>Cfr. “E Cossiga disse: voto inevitabile? La Carta dice di no”, Il Messaggero, 20 agosto 2010.</ref>. Tuttavia a partire da questa legge si è consacrato "di fatto un sistema bipolare, in cui il capo della coalizione (che appariva talvolta nel logo elettorale indicato come “*** presidente”) vincente veniva incaricato di formare il governo. In questa logica il cambiamento della maggioranza parlamentare, o il conferimento di incarico di formare il governo a persona non indicata in sede di campagna elettorale, finirebbe per essere considerata un tradimento del voto espresso dai cittadini. Si è quindi creata una prassi, reiterata per diversi governi secondo la quale il capo della coalizione vincente le elezioni
=== Soglia di sbarramento ===
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