Legge Calderoli: differenze tra le versioni

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è vero...
che l'abbia o non l'abbia legalmente non cambia nulla.
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Prevedeva inoltre la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni.
 
Il programma e il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di ''Capo della coalizione''. Egli tecnicamente non è candidato alla [[Presidenza del Consiglio dei ministri]], poiché spetta al [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] la nomina a quell'incarico; per l'ex presidente della Repubblica, [[Francesco Cossiga]], la parte del Porcellum che introdusse l'indicazione del capo della coalizione era incostituzionale per violazione delle prerogative quirinalizie nella scelta del Presidente del consiglio<ref>Cfr. “E Cossiga disse: voto inevitabile? La Carta dice di no”, Il Messaggero, 20 agosto 2010.</ref>. Tuttavia a partire da questa legge si è consacrato "di fatto un sistema bipolare, in cui il capo della coalizione (che appariva talvolta nel logo elettorale indicato come “*** presidente”) vincente veniva incaricato di formare il governo. In questa logica il cambiamento della maggioranza parlamentare, o il conferimento di incarico di formare il governo a persona non indicata in sede di campagna elettorale, finirebbe per essere considerata un tradimento del voto espresso dai cittadini. Si è quindi creata una prassi, reiterata per diversi governi secondo la quale il capo della coalizione vincente le elezioni diventadiventerebbe di fatto il nuovo capo del governo, prassi che non ha appiglio alcuno in Costituzione.<ref>[http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/12/governo-non-eletto-e-solo-un-equivoco-terminologico/3252663/ Alessio Liberati, ''Governo non eletto? È solo un equivoco terminologico'', Il Fatto quotidiano, 12 dicembre 2016]</ref>.
 
=== Soglia di sbarramento ===