Prestazione: differenze tra le versioni

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==Profilo esecutivo della prestazione==
Dal punto di vista esecutivo, la prestazione va guardata alla luce dell'art. 1176 [[Codice civile|cod. civ.]], cioè alla luce della cd. [[diligenza]] nell'[[adempimento]]. Qui viene in rilievo un altro interesse del creditore, che è l'[[Responsabilità_contrattuale#L'insufficienza_del_criterio_discretivo_rispetto_all'elemento_volontaristicoResponsabilità contrattuale|interesse di protezione]], al quale corrisponde dal lato passivo un obbligo di cautela: il debitore, nell'eseguire certe prestazioni, deve tenere indenni cose e/o persone che vengono in contatto con lui, sia che appartengano alla sfera giuridica del creditore, sia che appartengano a terzi estranei.<br>
 
==L'interesse del creditore==