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===Diritto Romano===
In [[diritto penale]], l'espressione [[lingua latina|latina]] '''''exceptio veritatis''''' (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei [[reato|reati]] di [[ingiuria]] o di [[diffamazione]] (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti, oppure si intendeva per essa la [[causa di giustificazione del reato|causa di giustificazione]] o di non [[punibilità]] dei detti reati. <ref> Arrigo Manfredini, ''La diffamazione verbale nel diritto romano'' (1979)</ref>
<ref> Santalucia, ''Costantino e i «libelli famosi''</ref>».Il sistema giuridico italiano non utilizza direttamente e non dà efficacia diretta a tale espressione, che tuttavia rimane usata nel linguaggio comune come eredità del diritto romano, dal quale il diritto italiano deriva.< ===Diritto Statunitense===
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