Commissariato per la liquidazione degli usi civici: differenze tra le versioni

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==Cenni storici==
Il '''Commissario per la liquidazione degli usi civici''' venne istituito dalla [[legge]] 16 giugno [[1927]], n. 1766, col compito precipuo di liquidare gli usi demaniali e civici insistenti sui terreni privati mediante la cessione alle comunità utenti di una porzione delle terre gravate. Infatti, in quell'epoca le servitù collettive gravanti sulle [[Proprietà fondiaria|proprietà fondiarie]] detti anche [[usi civici]] erano viste con un particolare sfavore, come un retaggio medioevale che impediva lo sviluppo dell'agricoltura moderna. Venne pertanto prevista l'istituzione di questo particolare organo, per regolare la liquidazione degli usi civici o, come si esprime il legislatore, per l'affrancazione dei fondi, con forti poteri inquisitori sia di tipo giurisdizionale che amministrativo.
 
Diversa, invece, è la destinazione data dalla legge 16 giugno del 1927 ai diritti civici esercitati sulle terre comunali e frazionali, che (art. 12) devono essere riordinati e conservati se dette terre abbiano natura silvo-pastorale. In tal caso, le terre restano soggette ad un regime di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità simile a quello delle terre del demanio pubblico, e tutelate anche nei loro aspetti naturalistici da un vincolo di destinazione.