Sistema inquisitorio: differenze tra le versioni

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Nel sistema inquisitorio la figura del giudice e quella dell'accusatore si fondono in un unico soggetto, <nowiki>l'</nowiki>''inquirente'' (o ''inquisitore''), dato che non esistono accusatore e accusato come parti processuali in senso proprio. È l'inquirente ad avviare d'ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire le relative prove e valutare queste ultime, in modo del tutto indipendente dalle parti, decidendo poi sulla base degli atti <nowiki>dell'</nowiki>''[[Attività istruttoria|istruttoria]]'' così condotta. Inoltre, a differenza del sistema accusatorio, in quello inquisitorio il processo è tendenzialmente scritto e non è pubblico.
 
In tal modo la fisionomia del processo si allontana dal paradigma della contesa per avvicinarsi a quello dell'inchiesta e finisce per assomigliare, sotto certi aspetti, al [[procedimento amministrativo]]. Questo modello processuale comincia ad affermarsi nella fase finale dell'[[Impero Romano]], con il diffondersi prima in ambito provinciale e poi anche a Roma della forma di processo nota come ''[[cognitio extra ordinem]]'', e conoscerà una notevole fortuna durante il [[Medioevo]], divenendo il modello processuale tipico tanto nel [[diritto canonico]], dove il ''processus per inquisitionem'' venne introdotto nel [[1205]] da [[Innocenzo III]], quanto negli ordinamenti temporali, eccezion fatta per quello britannico.
 
== I sistemi reali ==